Cassazione Penale, Ordinanza n. 07690/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Padova aveva applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni quattro, giorni venti di reclusione ed euro 3.200,00 di multa a carico dell'imputato per i delitti contestati in rubrica, indicati come concorso nel delitto di rapina aggravata e lesioni. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, lamentando in modo generico la carenza di motivazione sia sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sia sui criteri di determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. La Corte ha ritenuto che tali censure non fossero scrutinabili nel limitato sindacato di legittimità previsto per il ricorso avverso la sentenza emessa a seguito di patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti. Ha rilevato che le doglianze sulla mancata motivazione circa le cause di proscioglimento e sulla dosimetria della pena erano formulate in modo del tutto generico e non rientravano nel perimetro del controllo di legittimità delineato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nei reati contestati in rubrica
art. 628 commi 1 e 3 n. 1 c.p.
richiamato come base normativa del delitto di rapina aggravata oggetto della sentenza di patteggiamento
richiamato come norma incriminatrice per le lesioni contestate
richiamato dal ricorrente per lamentare l'omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento
richiamato dal ricorrente per contestare i criteri di determinazione della pena
indicato come limite al sindacato di legittimità sul ricorso contro sentenza di patteggiamento; impedisce censure non consentite o generiche oltre il perimetro previsto
richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo di legittimità è delimitato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e non consente censure generiche sulla motivazione relative a cause di proscioglimento o alla quantificazione della pena oltre il perimetro normativamente previsto.
- La deduzione del vizio di motivazione deve essere specifica e concretamente scrutinabile: doglianze meramente generiche non superano il filtro di ammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, seguono la condanna alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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