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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07690/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Padova aveva applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni quattro, giorni venti di reclusione ed euro 3.200,00 di multa a carico dell'imputato per i delitti contestati in rubrica, indicati come concorso nel delitto di rapina aggravata e lesioni. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, lamentando in modo generico la carenza di motivazione sia sulla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sia sui criteri di determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. La Corte ha ritenuto che tali censure non fossero scrutinabili nel limitato sindacato di legittimità previsto per il ricorso avverso la sentenza emessa a seguito di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti. Ha rilevato che le doglianze sulla mancata motivazione circa le cause di proscioglimento e sulla dosimetria della pena erano formulate in modo del tutto generico e non rientravano nel perimetro del controllo di legittimità delineato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nei reati contestati in rubrica

  • art. 628 commi 1 e 3 n. 1 c.p.

    richiamato come base normativa del delitto di rapina aggravata oggetto della sentenza di patteggiamento

  • art. 582 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice per le lesioni contestate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per lamentare l'omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare i criteri di determinazione della pena

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato come limite al sindacato di legittimità sul ricorso contro sentenza di patteggiamento; impedisce censure non consentite o generiche oltre il perimetro previsto

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo di legittimità è delimitato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e non consente censure generiche sulla motivazione relative a cause di proscioglimento o alla quantificazione della pena oltre il perimetro normativamente previsto.
  • La deduzione del vizio di motivazione deve essere specifica e concretamente scrutinabile: doglianze meramente generiche non superano il filtro di ammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, seguono la condanna alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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