Cassazione Civile, Ordinanza n. 36018/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto del perfezionamento della procedura di definizione agevolata della controversia, alla quale l'Agenzia delle entrate ha aderito. Ha quindi dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico di chi le ha sostenute.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Per l'anno d'imposta 2005 l'amministrazione finanziaria ha contestato a una società l'erronea applicazione, su operazioni di acquisto e successiva rivendita di oggetti d'oro qualificati dalla contribuente come rottami auriferi, del regime dell'inversione contabile anziché del regime del margine previsto per i beni d'occasione. In primo grado l'impugnazione dell'avviso non era stata accolta; in appello, pur riconoscendo che le cessioni avrebbero dovuto essere assoggettate al regime del margine e non all'inversione contabile, il giudice tributario ha escluso la prova dell'evasione d'imposta e ha limitato gli effetti dell'accertamento alle sole sanzioni previste dall'art. 6, comma 9-bis, terzo periodo, del d.lgs. n. 471/1997. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La società si è costituita con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi, ma nel corso del giudizio ha documentato di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 2, lett. b), e comma 3, del d.l. n. 119/2018, con adesione dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471/1997
terzo periodo del comma 9-bis
La sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile la sola sanzione pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, in mancanza di prova dell'evasione d'imposta.
artt. 6 e 7, comma 2, lettera b), e comma 3, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia, insieme all'adesione dell'Agenzia, determina il perfezionamento della procedura e quindi l'estinzione del processo.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata come base della definizione agevolata.
Massime di principio
- Il perfezionamento della definizione agevolata della controversia tributaria, ove la domanda del contribuente sia seguita dall'adesione dell'amministrazione finanziaria, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
- Quando interviene la definizione agevolata della lite, resta assorbito l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
- In presenza di contestazioni sul corretto regime IVA applicabile a operazioni di rivendita di beni, la mera irregolarità formale non implica automaticamente la prova dell'evasione, sebbene nel caso concreto tale questione non sia stata decisa nel merito per sopravvenuta estinzione.
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