Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8114/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello per violazione di legge (art. 603, comma 3-bis c.p.p., richiamato ai fini dell'art. 606 lett. b) c.p.p.), lamentando l'omessa rinnovazione delle prove dichiarative. Il giudice di appello ha capovolto il giudizio assolutorio di primo grado ritenendo attendibile la dichiarazione della parte offesa e altri elementi, ma non ha proceduto a riesaminare (escutere) la persona offesa nonostante la richiesta e nonostante la regola, consolidata in giurisprudenza, che impone la rinnovazione istruttoria quando l'apprezzamento diverso dell'attendibilità di una prova dichiarativa sia decisivo per la riforma.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto in diversa composizione. Motivo: il giudice d'appello ha riformato l'assoluzione senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale relativa alla persona offesa, obbligo che sussiste anche quando impugna la sola parte civile e quando la riforma si fonda su diverso apprezzamento di una prova dichiarativa decisiva.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria, pur previsto espressamente per l'appello proposto dal pubblico ministero, si applica anche quando l'appello è proposto dalla sola parte civile e il giudice d'appello riforma la sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di una prova dichiarativa ritenuta decisiva; in tal caso il giudice deve procedere all'escussione della persona offesa, anche d'ufficio

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    Richiamato come titolo di vizio (violazione di legge) con riferimento all'omessa rinnovazione delle prove dichiarative che ha inciso sulla decisione d'appello

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiama il limite all'enunciazione del motivo di ricorso (ambito e limiti del gravame) entro i quali i ricorrenti hanno proposto il motivo impugnatorio

  • art. 3 Cost.

    Il principio di ragionevolezza è richiamato quale criterio ermeneutico per estendere l'obbligo di rinnovazione istruttoria anche ai casi di impugnazione della sola parte civile, evitando disparità ingiustificate nel regime probatorio d'appello

  • giurisprudenza della Cassazione (massime richiamate)

    Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017 (Patalano); Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019 (Gatto Italo); Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020 (Menna Erika)

    La giurisprudenza consolidata afferma che il giudice d'appello che riformi un'assoluzione basandosi su diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa decisiva è obbligato a rinnovare l'istruttoria e ad escutere la persona offesa

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello intende riformare un'assoluzione sulla base di un diverso giudizio di attendibilità di una testimonianza decisiva, deve procedere alla rinnovazione dell'istruttoria e, se del caso, escutere direttamente il dichiarante anche d'ufficio.
  • L'obbligo di rinnovazione istruttoria non è limitato ai soli casi di appello promossi dal pubblico ministero: si applica anche quando l'appello è proposto dalla parte civile e la riforma si fonda su diverso apprezzamento della prova dichiarativa.
  • Il mancato esame diretto della persona offesa, quando questo è necessario per formare un diverso convincimento rispetto al primo giudice, costituisce vizio di legge e comporta annullamento con rinvio.
  • Quando il primo giudice ritiene una dichiarazione insufficiente per la prova, il giudice d'appello non può limitarsi a ritenere quella stessa dichiarazione ora decisiva senza procedere a nuova assunzione della prova: la diversità di apprezzamento impone un accertamento procedimentale integrativo.
  • In sede di impugnazione per violazione di legge (art. 606 c.p.p.) il ricorso può essere fondato ogniqualvolta la decisione d'appello non abbia rispettato obblighi procedurali essenziali relativi all'assunzione delle prove

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.