Cassazione Penale, Sentenza n. 20842/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio volontario (art. 575 c.p.) in relazione al fatto per cui l'indagato avrebbe colpito la vittima con tre coltellate. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) nullità dell'ordinanza per mancata traduzione e notifica dell'atto in lingua araba entro il termine previsto dall'art. 27 c.p.p.; 2) omissione di autonoma valutazione del giudice originario (vizio di motivazione genetico); 3) vizio di motivazione nella esclusione della legittima difesa, dell'eventuale eccesso colposo e nella qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure relative alla traduzione: la mancata traduzione tempestiva non determina la nullità dell'ordinanza ma solo il decorso del termine per l'impugnazione dalla conoscenza effettiva del provvedimento; la contestazione circa l'omessa autonoma valutazione è generica e quindi non ammessa in cassazione; le critiche sul merito (riqualificazione dei fatti, legittima difesa, eccesso) non sono sindacabili in sede di legittimità salvo che indichino specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità. La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta adeguata (riferimenti a dichiarazioni, uso reiterato del coltello, sproporzione della reazione, possibilità di allontanarsi). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di omicidio volontario: indicata quale fattispecie contestata all'indagato per i tre colpi di coltello che hanno causato la morte.
Regola i termini di notifica e traduzione degli atti giudiziari a soggetti alloglotta. La Corte conferma che il mancato adempimento tempestivo della traduzione non comporta la nullità automatica dell'ordinanza cautelare, ma determina soltanto che i termini di impugnazione decorrono dalla effettiva conoscenza del contenuto dell'atto da parte dell'indagato.
Riguarda il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" per le misure cautelari. La Corte ricorda che la verifica in cassazione non può sostituirsi alla valutazione di merito se non quando emerga violazione di norme o manifesta illogicità.
Disciplina le esigenze cautelari che giustificano la misura. La Corte sottolinea che l'accertamento delle esigenze cautelari è di competenza del giudice di merito e la cassazione interviene solo per questioni di diritto o motivazioni manifestamente illogiche.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile o di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata traduzione tempestiva di un provvedimento cautelare nella lingua nota all'indagato non invalida automaticamente l'atto: essa posticipa soltanto il decorso dei termini di impugnazione fino al momento della conoscenza effettiva del contenuto.
- In sede di Cassazione sui provvedimenti 'de libertate' non è consentita la riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione degli indizi: il controllo è limitato a violazioni di norme di diritto o a manifesta illogicità della motivazione.
- Per dedurre la nullità dell'ordinanza per omessa autonoma valutazione occorre indicare puntualmente quali passaggi dell'atto siano carenti e come ciò abbia impedito apprezzamenti di segno contrario; censure generiche sono inammissibili.
- Le doglianze che sostanzialmente richiedono una diversa lettura del compendio probatorio o la riqualificazione giuridica dei fatti non sopravvivono in sede di legittimità se non sono fondate su specifiche violazioni o palesi incoerenze logiche.
- Chi propone ricorso in cassazione in materia cautelare deve essere consapevole del rischio di condanna per spese e ammenda se il ricorso è manifestamente inammissibile o dolosamente infondato; pertanto preparare censure precise e di diritto è essenziale.
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