Cassazione Penale, Sentenza n. 15218/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Prete, in qualità di amministratore della CDC s.r.l., era stato accusato e condannato per violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2010). Ha impugnato la sentenza di condanna con cinque motivi: 1) illegittimità della determinazione dell'imposta evasa basata su accertamento induttivo; 2) mancata acquisizione di prova peritale sulla autenticità della firma disconosciuta; 3) errata valutazione dell'elemento soggettivo (contestata la sua qualità di mero prestanome); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 5) intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo utilizzato dai giudici del merito, essendo basato su fatture di acquisto e su ricarichi medi coerenti con l'attività e con i dati dell'anno precedente. Sul secondo motivo ha affermato che l'identità grafica poteva essere valutata per confronto con firme certe senza necessità di perizia e che i giudici avevano riscontrato identità tra la firma disconosciuta e la firma sull'avviso di accertamento. Sul terzo motivo ha confermato che l'amministratore di diritto che riceve la documentazione contabile e aveva la possibilità di adempiere agli obblighi dichiarativi può rispondere penalmente, anche in concorso, quando dimostri di non essersi attivato; i giudici del merito avevano rilevato che Prete era entrato in possesso della documentazione e non aveva agito. Sul quarto motivo la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione delle attenuanti generiche alla luce dell'entità dell'evasione (oltre 1.765.000 euro). Sul quinto motivo ha osservato che la prescrizione non era ancora maturata al momento della sentenza d'appello (maturazione prevista il 1 ottobre 2021, sentenza 21 dicembre 2020). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; Prete è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che incrimina l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi; applicata per contestare la responsabilità penale dell'amministratore per il periodo d'imposta 2010.
Richiama i criteri di valutazione degli indizi (libero convincimento secondo legge) e distingue la valutazione degli elementi indiziari (comma 1) dai canoni di gravità, precisione e concordanza (comma 2); la Corte richiede che gli elementi probatori siano valutati secondo questi criteri.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'entità consistente del danno erariale è elemento rilevante che può giustificare l'esclusione delle attenuanti.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e altre somme; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un accertamento induttivo tributario, se fondato su criteri economico-statistici e coerente con prassi aziendali, può essere utilizzato in sede penale come elemento di prova purché valutato dal giudice secondo i criteri dell'art. 192 c.p.p.
- Il disconoscimento di una firma non impone automaticamente la perizia grafica: il giudice può valutarne l'autenticità mediante confronto con firme ritenute certe e secondo il principio del libero convincimento.
- L'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile penalmente anche se esistono amministratori di fatto, quando sia dimostrato che aveva la disponibilità della documentazione e la possibilità di adempiere agli obblighi fiscali ma non si è attivato (anche dolo eventuale o concorso).
- L'entità dell'evasione fiscale è un elemento concreto che può portare all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche: maggiori sono i danni arrecati all'erario, più difficile ottenere la mitigazione.
- La prescrizione va calcolata con precisione in relazione alla data di pronuncia della sentenza impugnata; un ricorso per cassazione non è ricevibile se la prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza impugnata.
- In sede di impugnazione in cassazione vanno portati argomenti che incidano sulla decisione del merito o su vizi di diritto; censure manifestamente infondate o rivolte solo a rimettere in discussione valutazioni di fatto consolidate sono spesso dichiarate inammissibili.
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