Cassazione Penale, Sentenza n. 17461/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha confermato, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., l'ordinanza del GIP di Roma del 19/01/2023 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), in relazione agli artt. 125, comma 3, 291, comma 2, e 27 c.p.p., lamentando carenza e illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza del presupposto dell'urgenza e sostenendo di aver fornito elementi idonei a vincere la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. (tempi di consumazione dei reati, smantellamento del sodalizio, e la prosecuzione dell'attività lavorativa lecita in Grecia con reddito indicato dal ricorrente).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In premessa ha rilevato il possibile difetto di interesse a causa della sostituzione della custodia con misure meno afflittive con provvedimento del GIP del 27/08/2024. Sul merito ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e aspecifico: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell'urgenza e delle esigenze cautelari soprattutto con riferimento agli indizi raccolti, alla grave capacità del sodalizio, al ruolo stabile del ricorrente come fornitore dalla Grecia e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Ha escluso che la difesa abbia documentato la sussistenza di una lecita attività lavorativa idonea a superare la presunzione; ha inoltre confermato che le valutazioni di fatto (es. assenza di lavoro lecita) non sono sindacabili in Cassazione se prive di vizi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)
Richiamato come norma di legittimità invocata dal ricorrente per dedurre vizio di motivazione e violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto le censure aspecifiche e non fondate.
Norma richiamata in ordine a una presunzione che il ricorrente pretendeva vinta mediante elementi processuali (tempi di commissione dei reati, smantellamento del sodalizio, lavoro all'estero). La Corte ha ritenuto che tali elementi non abbiano efficacemente confutato la valutazione del giudice del riesame.
Richiamato in relazione all'inefficacia di precedenti provvedimenti cautelari e alla conferma dell'ordinanza originaria; la Corte ha rilevato che, pur essendo stata dichiarata inefficace in un momento successivo, ciò non ha reso inutile la valutazione di urgenza compiuta dal Tribunale del riesame.
Citato nel quadro delle censure sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che le valutazioni richieste siano espressione di giudizio di fatto adeguatamente motivate dal Tribunale e non sindacabili in questa sede.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione e alle modalità di impugnazione; la Corte ha ritenuto che le critiche non fossero specifiche e che la motivazione del giudice del riesame fosse congrua.
art. 74, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale che riguarda il reato associativo in materia di stupefacenti; la contestazione di tale fattispecie è parte dell'imputazione che ha sorretto la misura cautelare.
art. 73, comma 1, T.U. Stupefacenti
Norma sostanziale richiamata per i reati fine (plurimi capi) contestati al ricorrente; contribuisce alla valutazione della gravità del quadro indiziario.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Riferimento giurisprudenziale usato per valutare l'entità della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile, con apprezzamento della mancata colpevolezza grave nella determinazione dell'importo da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la misura cautelare viene revocata o sostituita con misure meno afflittive prima della proposizione o del perfezionamento del ricorso in Cassazione, può venir meno l'interesse ad impugnare e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto d'interesse.
- Le valutazioni in fatto sul pericolo di recidiva, sul ruolo dell'indagato in un sodalizio criminoso e sull'assenza di una lecita attività lavorativa sono giudizi di fatto che la Cassazione sindaca limitatamente alla presenza di vizi logico-giuridici nella motivazione; se il giudice di merito ha motivato tali valutazioni sulla base di elementi probatori concreti (es. dichiarazioni di collaboratori), la Cassazione tende a confermare.
- Per vincere presunzioni previste dal codice (es. art. 275 c.p.p.) la difesa deve fornire elementi concreti e documentati capaci di confutare, non solo deduzioni apodittiche; asserzioni non documentate (es. dichiarazione di lavoro senza prove) sono spesso insufficienti.
- La mancata replica del giudice di merito a specifici argomenti della difesa è rilevante solo se emerge una carenza motivazionale obiettiva; tuttavia la Corte richiede che le censure in Cassazione siano specifiche e si confrontino puntualmente con i dati istruttori per essere efficaci.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende; il giudice può modulare l'importo alla luce della giurisprudenza costituzionale.
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