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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08530/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione del GUP di Trapani che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002, in relazione all'art. 76 del medesimo testo unico, per avere omesso di indicare, nella dichiarazione sostitutiva presentata per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'anno 2018, l'esistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati. In sede di istanza aveva autocertificato un reddito di euro 6.000, mentre risultava avere percepito complessivamente euro 13.033,62. Con il ricorso per cassazione, l'imputato ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe valutato correttamente l'elemento soggettivo del reato e che, perciò, avrebbe erroneamente applicato la disciplina incriminatrice. La censura mirava dunque a contestare la sussistenza del dolo richiesto per la falsità/omissione dichiarativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse proposta per un motivo non consentito in sede di legittimità, poiché sostanzialmente riproduttiva di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata. Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui le false indicazioni o omissioni che integrano il reato ex art. 95 d.P.R. n. 115/2002 devono essere sorrette da dolo generico rigorosamente provato, con esclusione della sola colpa da difetto di controllo, salva l'ipotesi del dolo eventuale. Ha poi rilevato che la Corte territoriale aveva valorizzato la rilevante sproporzione tra redditi dichiarati e redditi effettivamente percepiti, nonché la diversa indicazione della fonte dei redditi stessi e l'irrilevanza di una errata comunicazione sulla composizione del nucleo familiare riferita a documentazione successiva alla domanda. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    punisce le false indicazioni o omissioni nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; richiede dolo generico, non essendo sufficiente un mero difetto di controllo colposo.

  • art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale norma collegata alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e alla rilevanza delle dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione al beneficio.

  • art. 76 L. n. 445 del 2000

    richiamato nel ricorso come parametro della disciplina delle dichiarazioni sostitutive e della loro falsità/omissione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la quantificazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in misura equa.

Massime di principio

  • Le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, nella dichiarazione finalizzata al patrocinio a spese dello Stato integrano il reato solo se sorrette da dolo generico, che deve essere rigorosamente provato; non è sufficiente il semplice difetto di controllo, che al più rileva come condotta colposa.
  • Ai fini della configurabilità del reato, il giudice può desumere l'elemento soggettivo dalle modalità concrete della condotta, dalla rilevante divergenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente percepito, nonché da ulteriori elementi sintomatici della consapevolezza della falsità.
  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure di merito già esaminate e disattese senza una specifica confutazione delle ragioni della decisione impugnata; un ricorso così strutturato è inammissibile.
  • L'accertamento della falsità o dell'omissione dichiarativa ai fini del patrocinio a spese dello Stato prescinde dalla verifica in concreto della sussistenza o meno dei requisiti reddituali per il beneficio, essendo sufficiente la consapevole alterazione del contenuto dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivo
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiDolo eventuale

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