Cassazione Civile, Ordinanza n. 26076/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (offerente)
La controversia
Nell'ambito della liquidazione competitiva ex art. 107 l.f. di un complesso aziendale e immobiliare della fallita, una società aveva ottenuto l'aggiudicazione all'esito di una gara indetta dopo una precedente offerta migliorativa. Il disciplinare prevedeva il pagamento del prezzo entro 60 giorni, con decadenza in caso di mancato versamento e reviviscenza dell'offerta irrevocabile già presentata dalla concorrente rimasta esclusa dalla nuova gara. Prima della scadenza, l'aggiudicataria chiedeva una proroga di 60 giorni, o in subordine la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., deducendo il ritardo dell'istruttoria bancaria per l'erogazione del mutuo necessario al saldo. Il giudice delegato accoglieva la richiesta, ma il tribunale, su reclamo della concorrente, revocava il provvedimento ritenendo perentorio e improrogabile il termine di pagamento, essenziale per la parità di trattamento e la tutela dell'affidamento dei partecipanti, e comunque escludendo che il ritardo fosse dovuto a causa non imputabile all'aggiudicataria. In cassazione la società aggiudicataria deduceva violazione dell'art. 107 l.f., degli artt. 585 e 587 c.p.c. e dell'art. 153 c.p.c., sostenendo che nelle procedure competitive fallimentari vi sarebbe ampia deformalizzazione e che, in ogni caso, la rimessione in termini era giustificata dai tempi bancari della pratica di mutuo; la resistente chiedeva il rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto ricorribile per cassazione il decreto del tribunale ex art. 111 Cost., ma ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, anche nelle procedure competitive ex art. 107 l.f., una volta che l'avviso di vendita preveda la decadenza per mancato pagamento entro il termine stabilito, tale termine non può essere prorogato ex post a richiesta dell'interessato, salvo prova di una causa non imputabile ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sulla rimessione in termini, perché l'accertamento della causa non imputabile è questione di fatto riservata al giudice di merito e la ricorrente non aveva dedotto un vizio motivazionale nei limiti di legittimità, limitandosi a una diversa lettura del materiale fattuale. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 107 l.f.
procedure competitive ex art. 107 I.f.
La norma consente al curatore di scegliere la vendita competitiva e, una volta adottata, richiede il rispetto delle regole fissate nell'avviso di vendita come lex specialis; non esclude la fissazione di un termine perentorio di pagamento del prezzo.
rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
La proroga del termine non è consentita ex post; la rimessione in termini è possibile solo se la decadenza sia dipesa da causa non imputabile, che deve essere provata dalla parte e apprezzata dal giudice di merito.
violazione e/o falsa applicazione ... degli articoli 585 e 587 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prorogabilità del termine, ma la Corte esclude che la disciplina della vendita forzata impedisca di considerare perentorio il termine fissato nell'avviso di vendita della procedura competitiva.
violazione e/o falsa applicazione ... degli articoli 585 e 587 c.p.c.
La Corte non applica in modo meccanico la disciplina dell'esecuzione forzata, ma valorizza la regola contenuta nell'avviso di vendita e la tutela della parità tra offerenti.
art. 111 Cost.
ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Il decreto del tribunale è ritenuto impugnabile in cassazione perché decide una controversia tra parti contrapposte sul diritto al trasferimento dei beni, senza ulteriori mezzi di impugnazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è impostato come violazione di legge, ma la seconda censura viene ritenuta inammissibile perché investe un accertamento di fatto non dedotto nei limiti del vizio motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
se non sotto il profilo del vizio di motivazione, ovvero nei ristretti termini attualmente contemplati dall'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
L'apprezzamento sulla causa non imputabile è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale; tale vizio, nel caso concreto, non è stato dedotto in modo specifico.
la novella di cui al d. Igs. n. 5 del 2006
La riforma viene richiamata dalla ricorrente come fonte di una maggiore deformalizzazione delle vendite fallimentari, ma la Corte chiarisce che ciò non elimina le regole minime di correttezza, trasparenza e parità fissate nella gara.
d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in ragione del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle procedure competitive di liquidazione dell'attivo fallimentare, la scelta di uno schema deformalizzato non elimina la necessità che l'avviso di vendita contenga regole minime inderogabili di correttezza, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento tra gli offerenti.
- Le condizioni fissate nell'avviso di vendita costituiscono la lex specialis della procedura competitiva e non possono essere modificate ex post a vantaggio di chi abbia già ottenuto l'aggiudicazione, poiché ciò lederebbe l'affidamento degli altri partecipanti e l'immutabilità delle condizioni di gara.
- Se l'avviso di vendita prevede la decadenza per mancato pagamento del prezzo entro un termine stabilito, quel termine va considerato vincolante; la sua proroga successiva è ammissibile solo in presenza di una causa di decadenza non imputabile all'aggiudicatario, da provare rigorosamente.
- L'accertamento sulla sussistenza di una causa non imputabile che giustifichi la rimessione in termini è un giudizio di fatto riservato al merito e, in cassazione, è censurabile soltanto nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto.
- L'aggiornamento o la durata ordinaria di una pratica bancaria di finanziamento non bastano, di per sé, a escludere l'imputabilità del ritardo nel pagamento del prezzo di aggiudicazione, quando la parte non dimostri di essersi attivata con l'ordinaria diligenza sin da un momento coerente con la scadenza prevista.
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