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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18347/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per rapina aggravata, furto di più veicoli e porto e detenzione illegale di arma da sparo. I motivi di ricorso censurano: 1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per l'inserimento nel fascicolo del dibattimento dell'intera comunicazione di notizia di reato e di atti ripetibili senza consenso della difesa; 2) vizio della motivazione per presunta illogicità nella valutazione degli indizi ai fini della partecipazione alla rapina (richiamando i requisiti dell'art. 192, comma 2, c.p.p.); 3) carenza e illogicità della motivazione nell'affermare la responsabilità anche per furti che un coimputato aveva ammesso; 4) analoga carenza in relazione alla detenzione e al porto dell'arma nonostante l'ammissione del coimputato; 5) vizi, contraddittorietà e genericità relative al trattamento sanzionatorio: diniego delle attenuanti generiche, misura della pena e applicazione degli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché in gran parte reiterativo delle censure già proposte in appello e generico nelle doglianze sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che il ricorso si limita a riprodurre i motivi d'appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della Corte d'appello che aveva esaminato e respinto le doglianze, e non indica quali atti del fascicolo dibattimentale siano stati utilizzati in violazione del consenso della difesa né prova la resistenza dell'uso di tali atti. Quanto ai motivi relativi alla valutazione degli indizi, alla responsabilità per i furti e per l'arma, la Corte territoriale aveva fondatamente rilevato la presenza del ricorrente nel luogo dei fatti, il riconoscimento durante la rapina e il collegamento tra l'impossessamento dei veicoli e i reati predatori; inoltre aveva motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche (numerosi precedenti, recidiva specifica infraquinquennale, mancanza di segnali di resipiscenza) e il calcolo delle pene e degli aumenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    riferimento ai requisiti probatori richiesti per fondare conclusioni basate su elementi indiziari; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato la carenza dei requisiti in sede di gravame né la manifesta illogicità della valutazione operata dai giudici di merito

  • art. 81 cod. pen.

    norma sugli aumenti di pena per reati avvinti dal vincolo della continuazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione degli aumenti da parte dei giudici di merito

  • art. 133 cod. pen.

    indici di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente considerato gli indici nel commisurare la pena

  • art. 533 cod. proc. pen.

    procedimento per il calcolo della pena nei casi di continuazione; la Corte ha constatato che il criterio è stato applicato correttamente dal giudice di primo grado e richiamato in appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    previsione della condanna alle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000

Massime di principio

  • In Cassazione non è sufficiente riprodurre pedissequamente i motivi d'appello: il ricorso deve contenere una critica autonoma, specifica ed esaustiva che confronti punto per punto la motivazione del provvedimento impugnato.
  • Le censure su presunte inutilizzabilità di atti (es. acquisizione senza consenso) richiedono l'indicazione precisa degli atti ritenuti illegittimamente utilizzati e la prova della loro incidenza sul giudizio di responsabilità.
  • Per contestare la valutazione degli indizi e la responsabilità penale basata su elementi indiziari è necessario dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dei giudici di merito, non limitandosi a negare la fondatezza delle conclusioni.
  • Le ammissioni di responsabilità di un coimputato non escludono automaticamente la responsabilità degli altri; occorre valutare il complesso probatorio e i legami fra i fatti (presenza, riconoscimento, ruolo nell'impossessamento dei mezzi, ecc.).
  • Le censure generiche sul trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti, misura della pena, applicazione di aumenti) sono destinate a fallire: il ricorso deve specificare errori di diritto o difetti motivazionali rilevanti e dimostrare il pregiudizio.
  • Il ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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