Cassazione Penale, Sentenza n. 40200/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia (resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con consenso dell'ufficio del Pubblico Ministero) che aveva applicato all'imputato la pena di 6 mesi di reclusione per i reati previsti dall'art. 189, comma 7, C.d.S. e dall'art. 590, comma 1, c.p., denunciando la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dalla normativa sulla circolazione stradale
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha affermato che l'art. 189, comma 7, C.d.S. prevede la sospensione della patente per un periodo non inferiore a un anno e sei mesi e che il giudice, anche quando pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è tenuto ad applicare d'ufficio le sanzioni amministrative accessorie conseguenti. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria e ha disposto il rinvio al Tribunale di Brescia per nuovo esame e pronuncia sul punto
Norme richiamate
art. 189, comma 7, Codice della Strada
Prevede che, in presenza del reato tipizzato, consegua in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente per un periodo non inferiore a un anno e sei mesi; norma obbligatoria rispetto all'applicazione dell'accessorio
art. 222, comma 2, Codice della Strada
Prevede che, qualora dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sanzione amministrativa della sospensione della patente possa essere applicata in misura non superiore a tre mesi; la sentenza richiama la necessità di confrontare disposizioni divergenti e di applicare quella pertinente alla fattispecie concreta
La pronuncia ai sensi dell'art. 444 non esclude l'obbligo del giudice di applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, anche se non oggetto dell'accordo tra le parti
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Riferito nel testo per evidenziare che le sanzioni amministrative accessorie sono autonomamente impugnabili anche oltre i limiti dell'accordo; il controllo di legittimità su tali accessori non è necessariamente circoscritto dai limiti dell'art. 448 comma 2-bis
Massime di principio
- Quando la legge prevede una sanzione amministrativa accessoria per un illecito, il giudice è obbligato ad applicarla anche se la sentenza è resa sulla base di un accordo ex art. 444 c.p.p.; l'omissione può essere annullata in sede di legittimità
- In presenza di disposizioni apparentemente contrastanti (es. misure diverse di sospensione previste da norme diverse) occorre individuare la norma specifica applicabile alla fattispecie concreta: il giudice deve motivare la scelta e applicare l'accessorio dovuto
- Le sanzioni amministrative accessorie sono autonomamente valutabili e sono impugnabili per vizi di legittimità anche oltre i limiti previsti per l'impugnazione delle sentenze concordate
- Nelle ipotesi di accordo tra le parti è prudente che difesa e pubblico ministero esplicitino nel dispositivo anche le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, per evitare annullamenti e rinvii
- Se la sanzione accessoria è stata omessa, la Corte di legittimità può annullare la sentenza limitatamente a tale omissione e rinviare il giudice di merito per la dovuta applicazione
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