Cassazione Penale, Sentenza n. 19681/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per quattro principali motivi: 1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello per elezione di domicilio presso il difensore che aveva dichiarato di non accettarla (violazione art.162, co.4-bis c.p.p.); 2) improcedibilità dell'azione per mancanza o tardività della querela alla luce del nuovo regime di procedibilità (richiamo ad art. 649-bis / art.646 c.p. e modifiche normative); 3) inesistenza del reato di appropriazione indebita per mancata prova della volontà di comportarsi uti dominus sulle somme (elemento soggettivo e modalità dell'atto dispositivivo); 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto processuale ha ritenuto valida la notifica eseguita presso il difensore ai sensi dell'art.161, co.4 c.p.p. anche se il difensore aveva rifiutato l'elezione, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'elezione di domicilio resta efficace se non formalmente revocata e, in caso di impossibilità, la notifica mediante consegna al difensore è legittima. Ha escluso l'applicazione del nuovo regime di procedibilità come ostativo perché la persona offesa si era costituita parte civile e il diritto di querela era stato esercitato. Ha ritenuto provati gli elementi dell'appropriazione indebita sulla base delle modalità (trattenuta delle somme e artifizio) e ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione del profitto consistente (circa €11.990) e della gravità/insidiosità della condotta. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese processuali della parte civile liquidate in €3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
"l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione"
La norma introduce l'obbligo di accettazione del difensore d'ufficio; tuttavia la Corte interpreta che, se il difensore non accetta e l'imputato non procede a nuova elezione, non può crearsi uno stallo procedurale: resta possibile la notifica mediante consegna al difensore ai sensi dell'art.161, co.4 c.p.p.
La Corte valuta legittima la notifica mediante consegna di copia dell'atto al difensore effettivo (anche dopo rifiuto o cessata fiducia) quando la notificazione nel domicilio eletto risulti impossibile, ritenendo tale procedura idonea a garantire la conoscenza del processo.
Richiamate come regole alternative di notifica (luogo di dimora, notifiche all'estero); nel caso concreto la Corte ritiene non necessaria l'applicazione di queste norme perché la notifica al difensore è stata valida.
art. 646 c.p. (e richiamo a regime di procedibilità modificato)
Il Collegio rileva che le modifiche normative sul regime di procedibilità (richiamate nella sentenza e nella giurisprudenza consolidata) non impediscono l'azione penale quando la persona offesa si è costituita parte civile e il diritto di querela è stato esercitato; pertanto la doglianza sulla improcedibilità è infondata.
art. 649-bis c.p. (richiamato nel ricorso)
Citato dal ricorrente in relazione alla procedibilità; la Corte considera invece la situazione già regolarizzata dalla costituzione di parte civile e dall'esercizio del diritto di querela, rendendo inapplicabile l'eccezione basata sul nuovo regime in questo caso concreto.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva; la Corte ritiene che l'ammontare del profitto (circa €11.990) e l'artificio utilizzato escludano l'applicazione della causa di non punibilità.
Richiamato come criterio per la valutazione della gravità del danno o del pericolo nella determinazione della tenuità del fatto; la Corte ha valutato negativamente under questo profilo alla luce delle modalità e dell'entità del profitto.
Norma applicata per le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso (condanna del ricorrente al pagamento delle spese e delle somme a favore della Cassa delle ammende).
Massime di principio
- L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato resta efficace finché non viene formalmente revocata; la mera rinuncia o rifiuto del domiciliatario non annulla automaticamente l'elezione senza atto formale dell'imputato.
- Quando la notificazione nel luogo eletto risulti impossibile (anche per rifiuto del domiciliatario), è legittima la consegna di copia dell'atto al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p.; ciò evita uno stallo procedurale.
- La disciplina introdotta dall'art.162, comma 4-bis (accettazione del difensore d'ufficio) non impedisce l'utilizzo delle regole di notifica alternative ove necessario; la giurisprudenza bilancia l'effetto della norma con l'esigenza di garantire la prosecuzione del procedimento.
- Le modifiche al regime di procedibilità non ostano all'esercizio dell'azione penale quando la persona offesa si sia costituita parte civile o abbia già esercitato formalmente il diritto di querela: la costituzione di parte civile può essere considerata manifestazione di volontà di punizione.
- Per la configurazione dell'appropriazione indebita è cruciale valutare le modalità dell'atto dispositivio (uti dominus) e la volontà dell'agente; elementi quali l'artificio e la trattenuta delle somme possono comprovare il reato anche in mancanza di prova diretta della volontà iniziale.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede una valutazione complessiva di modalità, entità del danno e peculiarità del caso: importi significativi e condotte fraudolente/esusive rendono improbabile l'applicazione della causa.
- Un ricorso per cassazione che ripropone questioni già esaminate e motivate dalla Corte d'appello senza evidenziare profili di illegittimità logico-giuridica rilevanti rischia l'inammissibilità e conseguenti condanne per spese e ammende.
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