Cassazione Penale, Ordinanza n. 05900/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con rilievo della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in giudizio abbreviato dalla Corte di appello per detenzione illecita di cocaina ai fini di spaccio, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto violazione di legge in relazione all'accertamento della condotta di detenzione finalizzata alla cessione a terzi, contestando la ricostruzione probatoria compiuta dai giudici di merito. Con il secondo ha dedotto violazione di legge sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, già esaminate con argomentazioni coerenti dal giudice di merito, senza specifico confronto con la motivazione impugnata né indicazione di travisamenti decisivi; ha inoltre osservato che la sentenza di merito aveva valorizzato il quantitativo di cocaina, la possibilità di ricavarne 38 dosi, la suddivisione in 27 involucri, la rapida deperibilità della sostanza, il rinvenimento di due bilancini di precisione e l'assenza di allegazioni su tossicodipendenza. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, anche in ragione dei due precedenti penali dell'imputato e della mancata collaborazione alla ricostruzione dei fatti.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio di lieve entità, confermata in fatto dai giudici di merito.
In base alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in ragione di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, salvo che il ricorso indichi specifici travisamenti delle emergenze processuali decisivi ai fini della decisione.
- In tema di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, la destinazione alla cessione a terzi può essere desunta da una pluralità di indici fattuali convergenti, quali il quantitativo della sostanza, la suddivisione in involucri, la possibilità di ricavare numerose dosi, la rapida deperibilità della droga e la presenza di strumenti di pesatura.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere sorretto da elementi negativi attinenti alla personalità dell'imputato e al suo comportamento processuale, come precedenti penali e mancata collaborazione alla ricostruzione dei fatti; una censura generica o meramente assertiva è manifestamente infondata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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