Cassazione Penale, Ordinanza n. 11093/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto non era scrutinabile in sede di legittimità: la censura sollecitava una nuova valutazione degli elementi di fatto e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per un furto aggravato; il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando l'erroneo riconoscimento della propria responsabilità penale. Dal testo emerge che la doglianza mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle risultanze di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
artt. 61 n. 7, 624, 625 nn. 2, 7 e 7-bis c.p.
Indicano il titolo di reato oggetto della condanna confermata in appello: furto aggravato, con aggravanti richiamate nella sentenza di merito.
La modifica normativa non ha ampliato il sindacato della Cassazione fino a consentire una rilettura autonoma degli elementi di fatto; il controllo resta circoscritto ai vizi motivazionali nei limiti del giudizio di legittimità.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
La Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, poiché la loro valutazione spetta al giudice di merito.
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., resta preclusa al giudice di legittimità la pura e semplice rilettura dei fatti e l'adozione di diversi parametri di valutazione del compendio probatorio.
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità non sono ammesse censure che si risolvano nella richiesta di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella mera prospettazione di una diversa valutazione del materiale probatorio, senza dedurre un effettivo vizio di legittimità della motivazione.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti o nella ponderazione delle prove: il sindacato di legittimità non consente una nuova lettura del compendio istruttorio.
- Dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., il controllo sulla motivazione resta confinato ai profili di logicità e completezza della decisione impugnata, non potendo tradursi in una rivalutazione autonoma delle prove.
- La censura di responsabilità penale è specificamente deducibile in cassazione solo se si confronta con l'iter logico-giuridico della sentenza impugnata e non quando pretende una lettura alternativa degli atti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10928/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10933/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10989/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10996/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10997/2025 del 19/03/2025
- ordinanza_penale · 19 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10998/2025 del 19/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →