Cassazione Civile, Ordinanza n. 33360/2025 del 20/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un consorzio cooperativo, di una cartella di pagamento con cui erano state iscritte a ruolo, in via definitiva, sanzioni collegate a un precedente avviso di accertamento per l’anno 1990. Il contribuente aveva dedotto l’omessa notifica dell’avviso presupposto e, in subordine, la nullità della cartella per intervenuto condono tombale ai fini IVA. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo nulle sia la notifica della cartella sia quella dell’avviso; la CTR del Lazio aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia deduceva un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 156 c.p.c., assumendo che la CTR avesse errato nel considerare invalida la notifica dell’avviso di accertamento nonostante il contribuente lo avesse tempestivamente impugnato in un precedente giudizio definito con sentenza della CTP di Roma. Prima dell’esame del merito, la Corte aveva già disposto con ordinanza interlocutoria la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione nei confronti della parte contribuente e di altri soggetti indicati, rilevando la nullità della notifica originaria eseguita presso un difensore non domiciliatario. Tuttavia, alla data della decisione, l’Agenzia non aveva ottemperato all’ordine di rinotifica e non aveva depositato documentazione attestante la riattivazione del procedimento notificatorio.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso. Ha rilevato che l’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, impartito con ordinanza interlocutoria, non era stato adempiuto neppure parzialmente e che non risultava depositata la prova della riattivazione del procedimento notificatorio. Richiamando la giurisprudenza costante sull’applicazione estensiva dell’art. 371-bis c.p.c. anche all’ipotesi di rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., la Corte ha affermato che il mancato rispetto dell’ordine di rinotifica comporta l’inammissibilità del ricorso. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Nulla è stato disposto per le spese, poiché la parte intimata non si è costituita; è stata inoltre esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, in relazione all’impugnabilità degli atti del processo tributario
richiamato come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, in relazione ai termini e alla tempestività dell’impugnazione tributaria
invocato dall’Agenzia per sostenere l’insussistenza della nullità rilevata dalla CTR
richiamato dalla Corte come base dell’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso
interpretato estensivamente dalla Corte come applicabile anche alla rinnovazione della notifica disposta ex art. 291 c.p.c.; il mancato rispetto dell’ordine rende inammissibile il ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Quando la Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, la parte ricorrente deve dare puntuale prova dell’adempimento e del deposito della documentazione relativa alla riattivazione del procedimento notificatorio.
- L’omessa esecuzione, anche solo parziale, dell’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, senza che sia possibile esaminare il merito dei motivi.
- Il termine previsto per il deposito del ricorso notificato dall’art. 371-bis c.p.c. si applica in via estensiva anche all’ipotesi di rinnovazione della notifica disposta ex art. 291 c.p.c.
- Nel processo tributario, le censure sull’erronea declaratoria di nullità della notifica di un avviso presupposto restano assorbite se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per inosservanza dell’ordine di rinotifica.
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