Cassazione Civile, Ordinanza n. 36679/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti alla Corte di cassazione, della sentenza con cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso un'ordinanza emessa dal giudice di primo grado ai sensi dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Nel giudizio di legittimità il ricorso risulta però non depositato: la Corte rileva che il ricorso non è stato tempestivamente depositato e che l'iscrizione a ruolo è avvenuta solo a seguito del controricorso dell'amministrazione resistente. Il ricorrente, peraltro, non risulta costituito. Il motivo decisivo della decisione è quindi la mancata produzione del ricorso nel termine prescritto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., che comporta l'improcedibilità del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito, e ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
norma richiamata come base del provvedimento di primo grado oggetto dell'appello poi dichiarato inammissibile
il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto comporta l'improcedibilità del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità, ove dovuto, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso nel termine stabilito dall'art. 369, comma 1, c.p.c. è un adempimento essenziale: la sua omissione determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito prescinde dall'esame dei motivi di merito o di legittimità, poiché impedisce alla Corte di passare alla valutazione della censura.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente può essere condannata alle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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