Cassazione Civile, Ordinanza n. 30132/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Gli eredi del contribuente impugnavano un avviso di accertamento notificato al de cuius, titolare di ditta individuale, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la detrazione IVA per l'anno 2011 in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, effettuate con una società considerata una "cartiera". In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo provata la fittizietà del fornitore e la conoscibilità della frode da parte del cessionario, nonché la legittimità della motivazione per relationem dell'atto impositivo. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 2729 c.c. per errato riparto dell'onere della prova e per insufficienza degli indizi presuntivi a dimostrare la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario, del sistema frodatorio; 2) omessa pronuncia sulla debenza delle sanzioni ex art. 8 d.lgs. n. 472/1997.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'applicazione del consolidato principio in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e di detrazione IVA: l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario; nel caso concreto la CTR aveva valorizzato indici presuntivi idonei, tra cui la totale assenza di struttura operativa della società cedente, le irregolarità contabili e il mancato deposito dei bilanci, mentre la parte contribuente non aveva fornito prova contraria sufficiente. È stato invece accolto il secondo motivo, poiché la CTR avrebbe dovuto escludere le sanzioni ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 472/1997, anche in considerazione della posizione dell'Agenzia, che aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul punto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle sanzioni e la causa è stata decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario in relazione alla non debenza delle sanzioni. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Le presunzioni semplici possono fondare la prova della conoscibilità della frode da parte del cessionario, purché siano gravi, precise e concordanti e siano valorizzati elementi oggettivi e specifici.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di violazione di legge.
Le sanzioni non erano dovute nel caso deciso e la Corte ha accolto il ricorso su questo punto, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito.
Richiamato per la procedura camerale non partecipata.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- La prova della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché sorrette da elementi oggettivi e specifici, come l'assenza di struttura operativa del fornitore, irregolarità contabili e mancato svolgimento di reale attività commerciale.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non è sufficiente a vincere la prova presuntiva dell'Amministrazione quando questa abbia già dimostrato la fittizietà del fornitore e la plausibile conoscibilità della frode.
- Se la parte contribuente non dimostra di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, la detrazione IVA può essere negata anche in presenza di operazioni realmente eseguite sul piano materiale.
- Quando una sanzione non è dovuta per la disciplina applicabile al caso concreto, il giudice di legittimità può cassare la decisione sul punto e decidere la causa nel merito senza rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30000/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30001/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30002/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30003/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30006/2021 del 26/10/2021
- ordinanza_civile · 26 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30012/2021 del 26/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →