Cassazione Penale, Sentenza n. 28643/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p.; il ricorrente contestava la mancata rivalutazione delle esigenze cautelari e della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che le condotte a lui ascritte si erano esaurite nel dicembre 2020 e si riducevano alla vicinanza a Tasca (capo dell'organizzazione mafiosa), senza elementi che dimostrassero un ruolo attivo o protagonismo associativo. Chiedeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari in provincia di Lodi con controllo elettronico e denunciava anche una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri indagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta — Sezione Riesame per nuovo giudizio. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia compiuto la necessaria valutazione concreta sul ruolo del ricorrente nell'associazione mafiosa, sul grado e durata della partecipazione, sul contributo fornito e sull'intensità del dolo, né abbia adeguatamente considerato il peso del tempo trascorso dai fatti in assenza di ulteriori condotte sintomatiche di appartenenza. La Corte ha aderito a un orientamento "intermedio": la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa e il giudice non è tenuto a motivare positivamente i pericula libertatis, ma deve valutare le ragioni di esclusione prospettate dalla parte o desumibili dagli atti (in particolare il tempo trascorso parametrato alla gravità degli addebiti e l'eventuale rescissione dei legami con il sodalizio). Non è stata invece accolta la censura relativa a disparità di trattamento, ritenuta infondata per la peculiare differenza di gravità e di posizione cautelare tra i casi.
Norme richiamate
Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso, posta alla base dell'ordinanza genetica che ha indagato e contestato la partecipazione del ricorrente all'associazione.
Dispositivo autorizzante l'appello al Tribunale del riesame contro le misure cautelari; qui richiamato quale titolo dell'impugnazione originaria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Regola che vincola la sinteticità delle motivazioni del ricorso in cassazione; richiamata rispetto alla forma del motivo unico proposto dal ricorrente.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Rilevante per il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari; nella valutazione cassazionista va ponderato insieme alle presunzioni di pericolosità.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i partecipi di associazioni mafiose; la Corte precisa che è presunzione relativa e che il giudice deve valutare le ragioni di esclusione prospettate o desumibili dagli atti (tempo trascorso, rescissione dei legami, ecc.).
art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022)
art. 611 c.p.p.; d.lgs. n. 150/2022
Richiamato per segnalare che il ricorso è stato trattato con le parti intervenute ai sensi del nuovo assetto procedurale introdotto dal d.lgs. 150/2022.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 136 del 2017
ordinanza n. 136/2017 Corte Cost.
Ribadisce la specificità del vincolo associativo mafioso e la sua capacità di persistere nel tempo; utilizzata per motivare la necessità di un'approfondita valutazione caso per caso ma senza escludere la possibilità che il tempo e l'assenza di ulteriori condotte incidano sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
Massime di principio
- La presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa: il giudice non deve dimostrare positivamente i pericula libertatis, ma deve valutare le ragioni di esclusione prospettate dalla difesa o desumibili dagli atti.
- La rescissione dei legami con il sodalizio ha valore determinante per l'esclusione delle esigenze cautelari: la prova di un reale e stabile allontanamento dall'organizzazione può travolgere la presunzione.
- Il tempo trascorso dai fatti rileva come elemento di esclusione delle esigenze cautelari solo se valutato in rapporto alla gravità degli addebiti e alla mancanza di ulteriori comportamenti indicativi di appartenenza: non è un criterio automatico ma deve essere ponderato concretamente.
- Il giudice della cautela deve compiere una valutazione concreta sul ruolo, durata, intensità della partecipazione e sul contributo fornito dall'indagato all'associazione; l'omessa valutazione di questi fattori può portare all'annullamento del provvedimento in Cassazione.
- Le presunte disparità di trattamento tra indagati non sono decisive se non supportate da un confronto oggettivo e puntuale di gravità indiziaria e esigenze cautelari: ogni posizione cautelare va valutata nella sua peculiare situazione.
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