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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28643/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p.; il ricorrente contestava la mancata rivalutazione delle esigenze cautelari e della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., sostenendo che le condotte a lui ascritte si erano esaurite nel dicembre 2020 e si riducevano alla vicinanza a Tasca (capo dell'organizzazione mafiosa), senza elementi che dimostrassero un ruolo attivo o protagonismo associativo. Chiedeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari in provincia di Lodi con controllo elettronico e denunciava anche una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri indagati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta — Sezione Riesame per nuovo giudizio. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia compiuto la necessaria valutazione concreta sul ruolo del ricorrente nell'associazione mafiosa, sul grado e durata della partecipazione, sul contributo fornito e sull'intensità del dolo, né abbia adeguatamente considerato il peso del tempo trascorso dai fatti in assenza di ulteriori condotte sintomatiche di appartenenza. La Corte ha aderito a un orientamento "intermedio": la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa e il giudice non è tenuto a motivare positivamente i pericula libertatis, ma deve valutare le ragioni di esclusione prospettate dalla parte o desumibili dagli atti (in particolare il tempo trascorso parametrato alla gravità degli addebiti e l'eventuale rescissione dei legami con il sodalizio). Non è stata invece accolta la censura relativa a disparità di trattamento, ritenuta infondata per la peculiare differenza di gravità e di posizione cautelare tra i casi.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso, posta alla base dell'ordinanza genetica che ha indagato e contestato la partecipazione del ricorrente all'associazione.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Dispositivo autorizzante l'appello al Tribunale del riesame contro le misure cautelari; qui richiamato quale titolo dell'impugnazione originaria.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Regola che vincola la sinteticità delle motivazioni del ricorso in cassazione; richiamata rispetto alla forma del motivo unico proposto dal ricorrente.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Rilevante per il requisito dell'attualità delle esigenze cautelari; nella valutazione cassazionista va ponderato insieme alle presunzioni di pericolosità.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i partecipi di associazioni mafiose; la Corte precisa che è presunzione relativa e che il giudice deve valutare le ragioni di esclusione prospettate o desumibili dagli atti (tempo trascorso, rescissione dei legami, ecc.).

  • art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022)

    art. 611 c.p.p.; d.lgs. n. 150/2022

    Richiamato per segnalare che il ricorso è stato trattato con le parti intervenute ai sensi del nuovo assetto procedurale introdotto dal d.lgs. 150/2022.

  • Ordinanza Corte Costituzionale n. 136 del 2017

    ordinanza n. 136/2017 Corte Cost.

    Ribadisce la specificità del vincolo associativo mafioso e la sua capacità di persistere nel tempo; utilizzata per motivare la necessità di un'approfondita valutazione caso per caso ma senza escludere la possibilità che il tempo e l'assenza di ulteriori condotte incidano sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa: il giudice non deve dimostrare positivamente i pericula libertatis, ma deve valutare le ragioni di esclusione prospettate dalla difesa o desumibili dagli atti.
  • La rescissione dei legami con il sodalizio ha valore determinante per l'esclusione delle esigenze cautelari: la prova di un reale e stabile allontanamento dall'organizzazione può travolgere la presunzione.
  • Il tempo trascorso dai fatti rileva come elemento di esclusione delle esigenze cautelari solo se valutato in rapporto alla gravità degli addebiti e alla mancanza di ulteriori comportamenti indicativi di appartenenza: non è un criterio automatico ma deve essere ponderato concretamente.
  • Il giudice della cautela deve compiere una valutazione concreta sul ruolo, durata, intensità della partecipazione e sul contributo fornito dall'indagato all'associazione; l'omessa valutazione di questi fattori può portare all'annullamento del provvedimento in Cassazione.
  • Le presunte disparità di trattamento tra indagati non sono decisive se non supportate da un confronto oggettivo e puntuale di gravità indiziaria e esigenze cautelari: ogni posizione cautelare va valutata nella sua peculiare situazione.

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