Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04240/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autore presunta diffamazione)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio il resistente chiedendo il risarcimento dei danni da diffamazione, assumendo che una lettera inviata al vescovo e dichiarazioni rese ai carabinieri contenessero affermazioni false e offensive nei loro confronti. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del convenuto e liquidato un risarcimento di euro 6.000 per ciascuno. In appello i danneggiati avevano chiesto un aumento della liquidazione, mentre il convenuto aveva proposto appello incidentale per ottenere il rigetto integrale della domanda, negando la natura diffamatoria delle dichiarazioni e l'elemento soggettivo. La Corte d'appello ha accolto l'appello incidentale e ha respinto tutte le domande. Con il ricorso per cassazione i soccombenti hanno dedotto: omesso esame di fatti decisivi e violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avesse ignorato risultanze del primo grado e di un procedimento penale concluso con proscioglimento; erronea esclusione della diffamatorietà anche delle dichiarazioni rese ai carabinieri; nullità della sentenza per carenza di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; e un quarto profilo esposto come commento conclusivo sulla decisività dei fatti allegati. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito e una ricostruzione alternativa dei fatti; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata era completa e sufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha qualificato il quarto profilo come mera argomentazione conclusiva e non come motivo autonomo; ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché miravano sostanzialmente a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, cioè a un terzo grado di merito; ha respinto il terzo motivo per manifesta infondatezza, rilevando che la sentenza di appello conteneva una motivazione completa, chiara e idonea a superare il minimo costituzionale richiesto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando espone con completezza e chiarezza l'iter accertatorio e le conseguenti deduzioni giuridiche, superando il minimo costituzionale richiesto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, nei casi previsti dal comma 1-quater.

  • S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    Richiamata per applicare il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
  • La censura di nullità per difetto di motivazione è infondata se la sentenza impugnata espone in modo completo, chiaro e logicamente coerente il percorso argomentativo e decisorio, anche se la parte non condivide la valutazione delle prove.
  • Il giudizio di legittimità non consente di trasformare la Corte di cassazione in un terzo grado di merito.
  • In presenza di rigetto del ricorso, la Corte deve dare atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.