Cassazione Civile, Ordinanza n. 33092/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato tra un lavoratore e una società a partecipazione pubblica. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha dichiarato la nullità del contratto e, applicando lo ius superveniens di cui all'art. 32 della L. n. 183 del 2010, ha condannato la società al pagamento di un'indennità pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La stessa Corte territoriale ha poi rideterminato l'importo dovuto in restituzione dal lavoratore, ordinandogli di restituire le maggiori somme percepite in esecuzione della precedente sentenza, e ha quantificato la restituzione al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Il lavoratore ha impugnato solo questa ultima statuizione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e sostenendo che la restituzione non potesse essere imposta al lordo, perché le somme trattenute a titolo fiscale e contributivo non erano mai entrate nel suo patrimonio; il rimborso fiscale, secondo il ricorso, spetterebbe in via principale al soggetto che ha eseguito il versamento e, comunque, il datore potrebbe agire verso l'Amministrazione finanziaria nelle forme previste dal sistema tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, sia il sostituto d'imposta sia il sostituito sono legittimati a chiedere il rimborso al fisco, ma ciò non consente al datore di lavoro di ripetere dal lavoratore somme al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali quando tali somme non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Poiché nel caso concreto era pacifico che ritenute e contributi non fossero stati versati direttamente al lavoratore, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, affinché determini le somme da restituire alla società negli importi netti effettivamente percepiti dal lavoratore. Il rinvio è stato disposto anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base per la condanna della società a un'indennità sostitutiva conseguente alla declaratoria di nullità del termine, ma non oggetto del motivo di ricorso deciso dalla Cassazione
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
in tema di rimborso delle imposte sui redditi, legittima alla richiesta di rimborso sia il sostituto d'imposta sia il sostituito; la disciplina tributaria impedisce però di ripetere dal lavoratore somme fiscali mai entrate nel suo patrimonio
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente per sostenere l'azione di rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dopo la scadenza del termine di decadenza
Massime di principio
- Quando una sentenza di lavoro viene riformata e sorgono obblighi restitutori, la ripetizione nei confronti del lavoratore deve essere limitata agli importi effettivamente percepiti, cioè al netto delle ritenute fiscali e previdenziali non incassate dal dipendente.
- Le ritenute fiscali e contributive non possono essere poste a carico del lavoratore in sede di restituzione se non sono mai entrate nella sua sfera patrimoniale; per il recupero dell'eventuale indebito fiscale occorre seguire le regole proprie del rapporto tributario.
- In materia di rimborsi fiscali da ritenute indebitamente operate, la legittimazione a chiedere il rimborso può spettare sia al sostituto d'imposta sia al sostituito, ma ciò non altera i criteri civilistici di quantificazione della somma ripetibile tra datore di lavoro e dipendente.
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