Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20412/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato per alcune posizioni la misura cautelare (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), denunciando la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p. La difesa ha sostenuto in particolare che: a) sussiste il cosiddetto "tempo silente" (ampio intervallo temporale tra i fatti e la misura, circa tre anni) che escluderebbe l'attualità del pericolo di reiterazione; b) l'anticipazione apodittica dell'inizio dell'attività criminosa alla metà del 2021 e la valorizzazione dell'arresto del 22/11/2024 (per modica quantità) non sarebbero adeguati a provare la continuità; c) non è stata adeguatamente considerata la documentazione che mostrava dubbi sulla gravità indiziaria dell'episodio del 22/11/2024 (convalida che rigettava la misura e sentenza successiva in abbreviato); d) ai fini della misura per il reato residuo ex art. 73 DPR 309/1990 il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 275, comma 2-bis c.p.p., valorizzando l'incensuratezza dell'imputato e le condanne di altri coimputati per il «fatto di lieve entità".

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo sia in realtà un riesame probatorio e che la valutazione del pericolo di reiterazione sia rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà. Il «tempo silente" è solo un indice e non determina automaticamente la caduta delle esigenze cautelari; il Tribunale del riesame ha motivatamente ritenuto sussistente il pericolo concreto e attuale in ragione della stabilità dell'attività illecita dal 2021, del ruolo organizzativo attribuito all'indagato, del rinvenimento nel 2022 di sostanze e strumenti e dell'arresto/condanna del 22/11/2024, considerati come elemento sintomatico della perdurante operatività. La Corte ha inoltre escluso che in questa sede possa essere richiesto un apprezzamento comparativo sugli esiti dei procedimenti a carico dei coindagati ai fini dell'applicazione dell'art. 275, comma 2-bis. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    comma 1, lett. C) (limiti di sindacato della motivazione sulle misure cautelari)

    Il sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione delle misure cautelari è limitato alla verifica di manifesta illogicità o contraddittorietà; non è consentito un riesame dei fatti e delle prove già valutate dal giudice di merito

  • art. 275 c.p.p.

    La norma disciplina l'applicabilità di regimi più favorevoli in presenza di ipotesi di lieve entità; la Corte ha ritenuto che in sede di legittimità non sia possibile richiedere un apprezzamento comparativo sugli esiti dei procedimenti a carico di terzi per automatizzare l'applicazione di tale criterio

  • art. 416-bis.1 c.p.

    citata nella fase di gravità indiziaria (circostanza aggravante)

    La contestazione della circostanza aggravante è stata in parte annullata in sede di riesame; la Corte non ha ritenuto decisiva la disamina di tale specifica norma ai fini dell'inammissibilità del ricorso

  • artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990

    art. 73 (traffico di stupefacenti), art. 74 (associazione finalizzata)

    Le imputazioni principali riguardavano reati in materia di stupefacenti; la Corte ha confermato che su alcune imputazioni si era formato giudicato cautelare e ha richiamato la distinzione tra giudizio cautelare e giudizio di merito

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    citata in relazione alla esclusione di colpa nella causa di inammissibilità

    La Corte ha ritenuto non sussistente ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità e ha imposto il pagamento della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il giudizio sulla sussistenza del pericolo di reiterazione è un giudizio prognostico rimesso al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
  • Il "tempo silente" (intervallo tra fatti e misura cautelare) è solo un elemento indiziario e non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione; va valutato nel complesso insieme ad altri elementi (modalità della condotta, ruolo dell'indagato, eventi successivi)
  • Eventi sopravvenuti (es. arresti o condanne posteriori per fatti analoghi) possono essere legittimamente valorizzati dal giudice cautelare come indici della perdurante operatività criminosa, anche se non rilevano automaticamente per escludere la garanzia del contraddittorio di merito
  • La divergenza tra valutazioni cautelari e di merito non obbliga automaticamente a escludere la valenza cautelare di un fatto sopravvenuto; giudizio cautelare e giudizio di merito hanno finalità e standard distinti
  • In sede di legittimità non è consentito fare un riesame comparativo degli esiti dei processi a carico di coimputati per richiedere l'applicazione dell'art. 275, comma 2-bis: tali valutazioni attengono al merito e alla ponderazione delle specifiche circostanze del caso
  • Per il difensore che impugna misure cautelari è strategico focalizzarsi su vizi di motivazione formale, contraddizioni logiche e l'assenza di elementi specifici e attuali che giustifichino la prognosi di pericolosità, nonché produrre elementi probatori che contestino puntualmente le affermazioni fattuali del giudice di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.