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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31541/2026 del 18/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda due soggetti ritenuti partecipi, in concorso tra loro e con ignoti, dell'organizzazione e dell'effettuazione del trasporto via mare di 52 migranti di nazionalità iraniana e afghana dalla Turchia verso le coste calabresi, con conseguente ingresso illegale nel territorio dello Stato. La Corte d'appello ha confermato la responsabilità, riducendo la pena per entrambi dopo avere concesso le attenuanti generiche ed escluso una circostanza aggravante. In cassazione, un ricorrente ha contestato soprattutto l'utilizzabilità ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni predibattimentali rese da tre migranti poi irreperibili, lamentando anche il difetto di riscontri individualizzanti, l'assenza di un reale scrutinio di attendibilità e l'insussistenza dell'elemento soggettivo e del ruolo eziologico ascrittogli. L'altro ricorrente ha articolato censure sovrapponibili sull'acquisizione e valutazione di quelle dichiarazioni, sostenendo inoltre che il materiale fotografico e video prodotto non lo inchiodasse al ruolo di membro dell'equipaggio, che il giudice di merito avesse ignorato le differenze tra le due posizioni, nonché che non fosse stata seriamente esaminata la ricostruzione alternativa che lo voleva migrante, anche alla luce delle sue dichiarazioni sulle ragioni politiche dell'espatrio dalla Turchia. La difesa ha anche denunciato travisamento della prova e omessa risposta ai motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto legittima l'acquisizione ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni rese dai tre migranti, escludendo che l'irreperibilità fosse prevedibile o che la loro assenza dipendesse da libera scelta di sottrarsi al contraddittorio. Ha però distinto le due posizioni processuali: per il primo imputato ha considerato adeguati i riscontri ulteriori, in particolare foto e video che lo ritraevano al timone e in funzione operativa nel trasporto dei migranti, con conseguente tenuta della motivazione di condanna; per il secondo ha invece ritenuto insufficiente la motivazione, perché i riscontri valorizzati erano in realtà congetturali e non rispondevano alle specifiche deduzioni difensive alternative. Di conseguenza ha rigettato il ricorso del primo imputato, con condanna alle spese, e ha annullato la sentenza nei confronti del secondo con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato

  • art. 12, commi 1 e 3-bis, T.U. immigrazione

    norma incriminatrice per il favoreggiamento dell'ingresso illegale di migranti

  • art. 12, comma 3, lett. c), T.U. immigrazione

    circostanza aggravante esclusa dalla Corte d'appello

  • art. 512 c.p.p.

    consente la lettura/acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali quando per fatti o circostanze imprevedibili è divenuta impossibile la ripetizione dell'atto; applicabile anche se l'impossibilità interviene nella fase dell'incidente probatorio, purché l'irreperibilità non fosse prevedibile ex ante

  • art. 526, comma 1-bis, c.p.p.

    impedisce di fondare la colpevolezza su dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al principio del contraddittorio nella formazione della prova e alle garanzie procedurali compensative

  • art. 5 CEDU

    richiamato dalla difesa nel contestare l'uso delle dichiarazioni predibattimentali

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro sovranazionale in tema di equità complessiva del processo e di uso di prove assunte fuori dal contraddittorio

  • art. 10-bis T.U. immigrazione

    richiamato solo dalla difesa dei ricorrenti con riferimento alla qualità di indagati dei migranti, ai fini della necessità di riscontri individualizzanti

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali di persone poi divenute irreperibili possono essere acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p. quando l'impossibilità di ripetere l'atto non era prevedibile ex ante, valutandosi la prevedibilità con giudizio di prognosi postuma sulla base delle circostanze note o conoscibili dalla parte che avrebbe potuto attivare l'incidente probatorio.
  • Nel caso di migranti irregolari o comunque privi di permesso di soggiorno, la sola condizione di straniero non basta a rendere prevedibile l'allontanamento e l'irreperibilità; occorrono elementi concreti che rendano ragionevole prevedere la mancata comparizione.
  • La prova dichiarativa formata fuori dal contraddittorio può fondare la condanna solo se assistita da adeguate garanzie procedurali compensative, tra cui un accurato vaglio di credibilità, il controllo delle modalità di raccolta e la presenza di riscontri esterni effettivi e individualizzanti.
  • La mancata escussione di un dichiarante non è imputabile alla parte che chiede l'acquisizione se questa si è attivata tempestivamente per l'incidente probatorio; in tal caso l'assenza successiva del dichiarante può considerarsi un evento sopravvenuto non prevedibile.
  • I riscontri alle dichiarazioni accusatorie non possono essere meri dati congetturali: devono essere elementi oggettivi o logici fondati sull'id quod plerumque accidit, idonei a corroborare specificamente la posizione di ciascun imputato.
  • Quando le posizioni dei coimputati sono diverse, il giudice deve esaminare separatamente gli elementi di prova e rispondere alle specifiche deduzioni difensive di ciascuno; il ragionamento probatorio non può essere indistinto o stereotipato.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneIntercettazioniProveImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaImmigrazioneProcesso penale
IstitutiConcorso di personeInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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