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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9629/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per truffa (mesi 9 di reclusione e multa): 1) violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c, in relazione agli artt. 512 e 526, comma 1‑bis c.p.p.), per avere la Corte di merito e il giudice di primo grado fondato la responsabilità anche sulle dichiarazioni predibattimentali rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria, senza verificare l'impossibilità effettiva del dichiarante di comparire e rendere esame dibattimentale per motivi di salute; 2) violazione e falsa applicazione di legge penale e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e c.p.p.), per il rigetto della richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità della condotta (art. 131‑bis c.p.) e per l'apparente discrepanza tra la sanzione pecuniaria indicata in motivazione (euro 1.500,00) e quella disposta in primo grado (euro 150,00).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motivazioni principali: a) la Corte di appello aveva fondato la condanna su testimonianze e documentazione acquisite nel contraddittorio e non ha fatto affidamento essenziale sulle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa; quindi anche prospettando l'inutilizzabilità di queste ultime, la "prova di resistenza" non è stata dimostrata dal ricorrente; b) le dichiarazioni predibattimentali sono state ritenute utilizzabili per sopravvenuta impossibilità oggettiva del querelante a rendere l'esame per motivi di salute, principio conforme alla giurisprudenza della Cassazione e compatibile con art. 6 CEDU ove l'impossibilità sia imprevedibile e genuina; c) il diniego della non punibilità per tenuità è stato motivato dalla Corte territoriale con riferimento all'abitualità della condotta e alla rilevanza dei precedenti penali dell'imputato; d) l'apparente errore numerico nella motivazione circa l'entità della multa è ritenuto errore materiale sanabile dalla Corte territoriale e non indice di reformatio in peius nel dispositivo; e) il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende (euro 3.000).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; richiamata per individuare le contestazioni (lett. b, c, e) mosse dal ricorrente e per valutare la rilevanza formale e la specificità dei motivi.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione delle dichiarazioni del querelante rese alla polizia giudiziaria quando la persona offesa sia impossibilitata a rendere l'esame in dibattimento; la Corte ha ritenuto sussistere l'impossibilità oggettiva per gravi condizioni di salute.

  • art. 526, comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla procedura di utilizzazione di dichiarazioni predibattimentali; il ricorso censurava l'applicazione senza verifica della impossibilità del dichiarante, censura ritenuta infondata.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di merito ha negato l'applicazione perché la condotta è stata ritenuta non episodica e connotata da abitualità, anche alla luce dei precedenti penali.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nella giurisprudenza di riferimento relativa all'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali: l'ammissione è compatibile con il diritto al giusto processo se l'impossibilità del dichiarante è oggettiva e imprevedibile.

  • art. 619, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rettifica di errori materiali nelle sentenze; la Corte osserva che, essendo il ricorso inammissibile, non può essa stessa provvedere alla rettifica dell'errore materiale riportato nella motivazione e rimette la correzione alla Corte territoriale.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate in giudizio se è dimostrabile l'impossibilità oggettiva e sopravvenuta del dichiarante a comparire per esame; l'impossibilità deve essere genuina e imprevedibile.
  • In Cassazione, chi censura l'utilizzabilità di una prova acquisita illegittimamente deve spiegare l'incidenza dell'esclusione di quella prova rispetto alla "prova di resistenza": bisogna dimostrare che, senza quella prova, le restanti risultanze non giustificherebbero la condanna.
  • La non punibilità per particolare tenuità (art.131‑bis) è esclusa se la condotta non è episodica o è connotata da ripetizione/abitualità, soprattutto in presenza di precedenti penali rilevanti.
  • Errori materiali nella motivazione (es. cifra della multa) non implicano automaticamente un vizio di reformatio in peius se il dispositivo non aumenta la pena; tali errori sono sanabili dalla Corte territoriale mediante rettifica.
  • I ricorsi in cassazione privi di specifica e pregnante doglianza sono facilmente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e alla Cassa delle ammende per mala fede o colpa nella proposizione del gravame.

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