Cassazione Civile, Ordinanza n. 05405/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore straniero aveva chiesto all'INPS la concessione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dalla normativa vigente. Il diniego era stato impugnato davanti al Tribunale, che aveva rigettato la domanda, e poi in appello, con esito confermativo. Nel ricorso per cassazione il richiedente ha dedotto violazione dell'art. 2 della l. n. 153/1988 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato i presupposti della prestazione, in particolare ritenendo necessaria un'autocertificazione dei redditi del nucleo familiare. Ha inoltre denunciato la violazione della direttiva 2003/109/CE, come interpretata dalla CGUE nella sentenza 25.11.2020, causa C-303/19, e ha chiesto in via pregiudiziale il rinvio alla Corte di giustizia UE per chiarire se l'assegno per il nucleo familiare rientri tra le prestazioni assistenziali essenziali e se il principio di parità di trattamento sia violato dall'orientamento giurisprudenziale che richiede la prova dei requisiti reddituali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato. Ha osservato che la sentenza d'appello non si fondava su un problema di riparto dell'onere della prova in astratto, ma sul più radicale difetto di allegazione, già nel ricorso introduttivo, dei fatti costitutivi del diritto, in particolare dell'ammontare dei redditi del nucleo familiare. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'assegno per il nucleo familiare presuppone la dimostrazione sia dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia del requisito reddituale previsto dall'art. 2, comma 10, della l. n. 153/1988. Ha inoltre escluso che tale onere probatorio integri una discriminazione ai danni del cittadino extracomunitario, poiché esso vale per tutti i beneficiari ed è assolto con qualunque mezzo idoneo. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma di censura per dedurre violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto non fondato perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 2, d.l. n. 69/1988 conv. con l. n. 153/1988
La prestazione dell'assegno per il nucleo familiare richiede la duplice condizione dello svolgimento di attività lavorativa e del requisito reddituale previsto dalla norma; tali presupposti devono essere provati dall'interessato.
art. 12 preleggi
Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della disciplina, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo.
direttiva 2003/109/CE
La Corte ha escluso che la richiesta prova del requisito reddituale configuri una discriminazione contraria alla direttiva, trattandosi di un onere valevole anche per i cittadini italiani.
art. 2, comma 10, l. n. 153/1988
La prestazione non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il diritto all'assegno per il nucleo familiare richiede la prova cumulativa dell'effettiva attività lavorativa e del requisito reddituale previsto dalla legge; la mancanza di tale prova comporta il rigetto della domanda.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha deciso per difetto di allegazione dei fatti costitutivi, è infondata la doglianza che contesti solo la valutazione della prova o il riparto dell'onere probatorio.
- L'onere di dimostrare i presupposti della prestazione previdenziale grava sull'interessato e non integra discriminazione se è imposto indifferentemente a cittadini italiani e stranieri, potendo essere assolto con qualunque mezzo idoneo.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando il quesito prospettato non è decisivo per la soluzione della controversia o quando la controversia può essere risolta sulla base di principi già chiariti dalla giurisprudenza consolidata.
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