Cassazione Penale, Ordinanza n. 04364/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. emessa dal giudice dell'udienza preliminare in relazione a una contestazione per detenzione/cessione di sostanza stupefacente. Il ricorrente era stato definito per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990; con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge sostenendo che i fatti dovessero essere ricondotti all'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, rilevando l'irrilevanza del dato ponderale e della tipologia di stupefacente. La Corte ha però osservato che la censura non investiva una vera erronea qualificazione giuridica del fatto, ma profili fattuali e valutazioni di merito relativi alla cessione di 898,68 grammi di hashish, cioè questioni non deducibili nel limitato perimetro del ricorso avverso sentenza di patteggiamento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ossia per questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, la doglianza sulla riconduzione del fatto al comma 5 dell'art. 73 non integrava una vera questione di qualificazione giuridica, ma mirava a rimettere in discussione accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza impugnata è una decisione di patteggiamento, rispetto alla quale opera il regime speciale dei motivi di ricorso per cassazione.
Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorso avverso sentenza di patteggiamento è trattato secondo il rito camerale previsto da tale disposizione.
art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 309/1990
La doglianza mirava a ricondurre il fatto alla fattispecie di lieve entità di cui al comma 5, ma la Corte ha ritenuto che la questione prospettata riguardasse in realtà valutazioni fattuali e di merito, non la sola qualificazione giuridica del fatto.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono tassative e non possono essere ampliate a questioni di merito o di merito-fattuale.
- La deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando la censura investa effettivamente la sussunzione giuridica della condotta e non richieda una nuova valutazione degli elementi di fatto.
- Non è consentito, nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento, contestare l'apprezzamento del dato ponderale, della qualità della sostanza o di altri elementi fattuali al fine di ottenere la diversa qualificazione del fatto in termini di lieve entità.
- Quando il ricorso contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. introduce doglianze estranee ai motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso è inammissibile con le conseguenze economiche previste.
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