Cassazione Penale, Sentenza n. 00851/2026 del 09/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Palummo impugna la sentenza del 17/12/2024 con cui la Corte di appello, a seguito di rinvio della Cassazione, ha riqualificato il fatto (da valutare tra truffa o corruzione) e ha rideterminato la pena. Il ricorrente deduce: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta mancata conformità alle indicazioni della sentenza di annullamento (in particolare sulla necessità di verificare se la persona offesa fosse stata indotta in errore o già determinata al pagamento) e per la mancata riapertura dell'istruttoria (acquisizione tabulati, escussione di parte civile e imputato); (ii) violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, per non avere applicato la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p., in quanto il giudizio di primo grado era celebrato con rito abbreviato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (valutazioni di fatto e limiti all'integrazione istruttoria in appello nel rito abbreviato). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte di appello non ha applicato la diminuzione di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p.; perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e la pena è stata rideterminata applicando la riduzione a quanto stabilito dalla corte di appello, pervenendosi alla pena finale di 8 mesi di reclusione e 200,00 euro di multa. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile o respinto. Nessuna statuizione sulle spese causa mancata comparizione della parte civile.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la diminuzione di un terzo della pena quando il giudizio è celebrato con il rito abbreviato; la sua mancata applicazione nella rideterminazione della pena ha comportato l'annullamento della sentenza impugnata sul punto.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione, in specifici casi, di annullare senza rinvio e di provvedere direttamente se la materia è liquida e desumibile dagli atti; qui è stata usata per annullare senza rinvio la decisione solo sul trattamento sanzionatorio e rideterminare la pena.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Limita il potere di integrazione istruttoria del giudice d'appello nel rito abbreviato, prevedendo che l'integrazione può essere disposta solo nei limiti di assoluta necessità; ciò giustifica il mancato accoglimento della richiesta di riapertura dell'istruttoria.
art. 619-quater cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla sentenza rescindente per individuare i criteri di qualificazione del fatto al giudice del rinvio; la Corte d'appello ha dovuto vagliare se la fattispecie fosse riconducibile a truffa o ad altra figura.
Definisce il reato di truffa; la Corte di appello ha ritenuto configurato il reato di truffa (nella forma tentata) sulla base degli elementi acquisiti al giudizio di rinvio.
Disciplina il tentativo; richiamato nella riqualificazione del fatto (si è valutata la configurabilità della truffa tentata poiché il profitto non è stato conseguito).
art. 61, comma 1, n. 9 cod. pen.
Aggravante applicata in sede di determinazione della pena dalla Corte di appello (ha aumentato la pena base), poi ridotta dalla Cassazione applicando il criterio di sconto per il rito.
artt. 438, 605, 607 cod. proc. pen.
Richiamati nel ricorso dal difensore di parte, ma non trovando accoglimento: riguardano profili processuali connessi al rito e all'esercizio dei mezzi di impugnazione, ma le doglianze basate su tali norme sono state ritenute inidonee a contrastare la valutazione di fatto compiuta dalla Corte di appello o risultavano inconciliabili con i limiti del rito abbreviato.
Massime di principio
- In un giudizio celebrato con rito abbreviato le parti non hanno un diritto pieno alla raccolta di nuova prova in appello: il giudice d'appello può integrare l'istruttoria solo nei limiti di 'assoluta necessità' (art. 603, comma 3 c.p.p.).
- La qualificazione tra truffa e corruzione dipende in particolare dall'atteggiamento psicologico della vittima: se la vittima è indotta in errore dall'agente si tende verso la truffa; se la vittima si era già determinata al pagamento a prescindere dalle suggestioni, può configurarsi corruzione.
- La truffa vessatoria si configura quando il reo prospetta un danno possibile o eventuale, inducendo in errore la vittima senza una costrizione fisica, e può essere riconosciuta anche nella forma tentata se il profitto non è stato conseguito.
- Quando il giudice di merito omette di applicare una riduzione di pena prevista dalla legge (es. sconto per il rito abbreviato), la Cassazione può annullare limitatamente al profilo sanzionatorio e, se il calcolo è desumibile dagli atti, rideterminare la pena senza rinvio (art. 620, comma 1, lett. l).
- Le valutazioni di fatto compiute dal giudice del rinvio, adeguatamente motivate e conformi ai principi indicati nella sentenza rescindente, sono in genere insindacabili in sede di legittimità; i presupposti per riaprire l'istruttoria devono rispettare i limiti del rito utilizzato.
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