Cassazione Penale, Sentenza n. 18546/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna per nullità la sentenza di primo grado (Tribunale di Fermo) e, per conseguenza, l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Ancona, sostenendo che era stato contestato originariamente il reato contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p., configurazione colposa), mentre il Tribunale lo aveva condannato per il delitto doloso di ricettazione, così modificando l'elemento psicologico essenziale del fatto e violando il diritto di difesa. Denuncia inoltre che, essendo il procedimento definito con giudizio abbreviato condizionato a integrazione probatoria, la riqualificazione dell'imputazione sarebbe possibile solo per fatti emersi dalla predetta integrazione e nei limiti dell'art. 423 c.p.p., cosa non dimostrata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul primo profilo ritenendo che la sentenza di primo grado avesse condannato per un fatto diverso rispetto all'imputazione (diverso elemento psicologico: dolo invece di colpa). Perciò ha dichiarato la nullità a regime intermedio della sentenza di primo grado ai sensi degli artt. 521, comma 2, e 522 c.p.p., e, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., ha annullato senza rinvio anche la sentenza della Corte d'appello. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo in diversa persona fisica per l'ulteriore corso, precisando che, qualora il Tribunale, in assenza di modifica dell'imputazione, ritenesse configurabile il diverso fatto di ricettazione, dovrà trasmettere gli atti al pubblico ministero.
Norme richiamate
Invocato come riferimento al principio della tutela del diritto di difesa; richiamato nel contesto della denuncia di violazione del diritto di difesa per condanna per fatto diverso
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento normativo collegato alla nullità della sentenza quando il giudice condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato in imputazione; utilizzato insieme all'art. 522 per definire la nullità a regime intermedio
art. 522, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per sancire la nullità della sentenza di primo grado che condanna per un fatto diverso dall'imputazione, in particolare rispetto alla differenza essenziale dell'elemento psicologico
Richiamato come limite alla possibilità di modificare l'imputazione in un giudizio abbreviato condizionato: la riqualificazione è ammessa solo per fatti emergenti dall'integrazione probatoria e nei limiti previsti da questa norma
Norma penale della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza; interpretata dalla Corte come fattispecie a contenuto colposo (mancato accertamento della provenienza legittima in presenza di elementi che avrebbero dovuto suscitare sospetto)
Richiamato per estendere la nullità della sentenza di primo grado anche alla decisione d'appello impugnata, per effetto della nullità originaria
Massime di principio
- In giudizio abbreviato condizionato il giudice non può condannare per un reato diverso rispetto a quello contestato se la differenza riguarda l'elemento psicologico essenziale: la qualificazione diversa è ammessa solo se il fatto storico rimane identico quanto a condotta, evento e elemento psicologico
- Se l'imputazione originaria reca una fattispecie colposa (es. acquisto di cose di sospetta provenienza) non è possibile per il giudice, senza modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, condannare per un delitto doloso (es. ricettazione); tale condotta determina nullità della sentenza
- Nel procedimento abbreviato condizionato la modifica dell'imputazione è possibile esclusivamente per fatti che emergono dall'integrazione probatoria richiesta dall'imputato e nei limiti dell'art. 423 c.p.p.; la Corte richiede che sia dimostrato il nesso di derivazione con l'integrazione probatoria
- La nullità per condanna per fatto diverso deve essere tempestivamente fatta valere (ad es. in appello); se accertata in Cassazione comporta l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per il prosieguo, con istruzioni precise su eventuale intervento del pubblico ministero
- Per la difesa: contestare immediatamente la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza quando la qualificazione riguarda l'elemento psicologico e invocare i precedenti di legittimità (es. pronunce Sezioni Unite) che tutelano il diritto di difesa in sede di giudizio abbreviato
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