Cassazione Penale, Sentenza n. 32601/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto del riesame che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare per gravi indizi di partecipazione all'associazione per delinquere in materia di stupefacenti (art. 74 dPR 309/1990) e per alcuni reati-"fine" collegati. Il ricorso articola tre censure principali: 1) contestazione della qualificazione come "associazione" e della sua personale adesione al gruppo riconducibile alla famiglia Cimino e al Vescio, sostenendo che i contatti documentati sono equivoci e riconducibili al padre piuttosto che a Salvatore; 2) censura della motivazione sui reati- fine, ritenuta sintetica e basata su fatti riferiti soprattutto al padre; 3) deduzione che, non essendo provata la quantità di sostanza attribuibile a Salvatore, le condotte avrebbero dovuto essere inquadrate, ove accertate, come ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5 dPR 309/1990).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non illogiche né implausibili le valutazioni del Tribunale di Catanzaro sul quadro indiziario: le intercettazioni e i rapporti tra i Cimino e il Vescio (trattativa per cessione di marijuana, interventi del Vescio per risolvere problematiche di collocazione dello stupefacente, trattativa per vendita di un taser, riferimenti diretti a Salvatore) giustificano, secondo la Corte, l'affermazione della partecipazione di Salvatore all'associazione. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'interpretazione delle conversazioni intercettate è rimessa ai giudici di merito. Quanto alla esclusione della lieve entità, la Corte ha ritenuto coerente la valutazione del Tribunale in base alla ramificazione e all'efficienza della struttura associativa, che esclude la qualificazione meno grave. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata interpretata in senso estensivo mediante l'apprezzamento di indici quali continuità e ripetizione nei rapporti di fornitura, pur se non esclusivi; tali elementi possono concorrere a definire l'esistenza del sodalizio criminoso.
dPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La possibilità di qualificare il fatto come di "lieve entità" richiede valutazione sull'entità complessiva e sul ruolo dell'indagato: la Corte ha ritenuto che, in presenza di ramificata struttura associativa ed efficienza commerciale, l'ipotesi di lieve entità poteva essere esclusa anche in assenza di misurazione puntuale delle singole partite.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende per il ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La qualificazione di "associazione per delinquere" in materia di stupefacenti può fondarsi su indici indiretti: continuità nelle forniture, rapporti ripetuti e interventi risolutivi tra gli appartenenti alla rete sono elementi sintomatici dell'esistenza del sodalizio.
- L'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate (linguaggio criptico, espressioni codificate) è prevalentemente rimessa ai giudici del merito; la Corte di legittimità sindaca solo la logicità e la non contraddittorietà di tali valutazioni.
- La presenza di elementi probatori riferiti a familiari (es. padre) non esclude che, se emergono riferimenti diretti al ricorrente, questi possano essere valutati come prova della sua partecipazione: la prova indiziaria si costruisce anche per tramite di contesti relazionali.
- Quando non è possibile determinare con precisione la quantità di stupefacente attribuibile ad un indagato, la qualificazione della fattispecie (entro l'ipotesi di lieve entità o meno) va fatta considerando il ruolo nell'organizzazione e la capacità di penetrazione sul mercato; una struttura ramificata ed efficiente giustifica l'esclusione della lieve entità.
- I motivi di ricorso che attaccano in via esclusiva le valutazioni di merito sugli indizi, senza prospettare questioni di diritto o vizi formali rilevanti, sono frequentemente dichiarati inammissibili in Cassazione.
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