Cassazione Penale, Sentenza n. 21208/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I difensori dei ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna del Tribunale di Milano per i reati di cui agli artt. 110 e 642, comma 2 c.p. i motivi di ricorso erano: (1) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 124 c.p., per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente e con motivazione mancante o illogica la tempestività della querela della persona offesa; (2) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 164 c.p., per mancanza e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La decisione
Durante il giudizio di cassazione la persona offesa, Helvetia Italia Assicurazioni SPA, ha rimesso la querela il 20/04/2022, con accettazione rituale da parte dei ricorrenti. La Corte di Cassazione ha rilevato che la remissione di querela determina l'estinzione del reato anche in sede di legittimità e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per remissione di querela; ha però condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sulla concorso di persone nel reato; indicata come parte della qualificazione del fatto oggetto del giudizio.
Norma che disciplina il reato contestato (truffa in relazione a circostanze aggravanti), indicata tra i fatti per cui erano stati condannati gli imputati.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Disciplina i motivi di impugnazione in Cassazione; qui richiamato perché i ricorrenti lamentavano vizi di motivazione della Corte d'Appello.
Riferimento in relazione alla tempestività della querela; i ricorrenti avevano dedotto errata valutazione della tempestività da parte del giudice di merito.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; richiamata dai ricorrenti per contestare il mancato riconoscimento della sospensione e la motivazione sulla materia.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301
Principio consolidato secondo cui la remissione di querela, anche intervenuta in corso di giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, con travolgimento delle statuizioni civili collegate, purché il ricorso sia tempestivo.
Massime di principio
- La remissione di querela intervenuta anche in sede di Cassazione estingue il reato e deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice di legittimità, facendo cadere le statuizioni penali e i correlati effetti civili.
- Se la remissione di querela è accettata dalle parti lese e dai querelanti, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio quando l'estinzione rende inutile ogni ulteriore accertamento di merito.
- I motivi di ricorso relativi a vizi di motivazione perdono efficacia quando sopravviene l'estinzione del reato per remissione di querela, salvo che la remissione non sia invalidata o tardiva rispetto ai termini processuali richiesti.
- L'accoglimento della remissione non evita oneri economici: il giudice può comunque condannare gli imputati al pagamento delle spese processuali.
- In casi analoghi verificare sempre la tempestività del ricorso e la regolarità formale della remissione (accettazione dei ricorrenti), perché sono condizioni per il decreto di estinzione pronunciabile in Cassazione.
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