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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26170/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'associazione contro un avviso di accertamento emesso per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. Unico per l'anno 2007. L'Ufficio aveva ritenuto che l'ente fosse tenuto alla dichiarazione perché, in concreto, svolgeva attività commerciale. Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., e difetto assoluto di motivazione ex art. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 132, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR aveva omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di ONLUS ex art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 in capo alla contribuente, limitandosi ad annullare la sentenza di primo grado per asserita carenza di motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha censurato la CTR perché, una volta dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, avrebbe dovuto esaminare il merito della controversia e decidere sulla pretesa tributaria, invece di limitarsi all'annullamento della decisione appellata. Per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, affinché esamini il merito della causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello rileva la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, deve comunque procedere all'esame del merito della controversia e decidere la causa, se la questione è devoluta in appello.
  • È viziata la decisione d'appello che si arresti alla sola declaratoria di nullità della sentenza impugnata senza pronunciarsi sulla pretesa sostanziale oggetto del giudizio.
  • Nel processo tributario, la denuncia di omessa valutazione di un fatto decisivo o di un requisito normativo rilevante può integrare un vizio della sentenza impugnabile per cassazione quando la CTR ometta di esaminare il merito devoluto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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