Cassazione Civile, Ordinanza n. 26170/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'associazione contro un avviso di accertamento emesso per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. Unico per l'anno 2007. L'Ufficio aveva ritenuto che l'ente fosse tenuto alla dichiarazione perché, in concreto, svolgeva attività commerciale. Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., e difetto assoluto di motivazione ex art. 1 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 132, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTR aveva omesso di valutare la sussistenza dei requisiti di ONLUS ex art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 in capo alla contribuente, limitandosi ad annullare la sentenza di primo grado per asserita carenza di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha censurato la CTR perché, una volta dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, avrebbe dovuto esaminare il merito della controversia e decidere sulla pretesa tributaria, invece di limitarsi all'annullamento della decisione appellata. Per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, affinché esamini il merito della causa e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta violazione processuale, per omessa pronuncia o improprio esercizio del potere decisorio da parte del giudice d'appello.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Utilizzato come norma sul vizio processuale dedotto in cassazione per nullità della sentenza.
Richiamato nel motivo per il dedotto difetto assoluto di motivazione della decisione tributaria.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, asseritamente violata dalla CTR.
Richiamato come parametro del requisito minimo di motivazione della sentenza.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. a sostegno del vizio di motivazione denunciato.
art. 10 d.lgs. n. 460 del 1997
Norma evocata per contestare la mancata verifica dei requisiti di ONLUS dell'associazione contribuente.
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello rileva la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, deve comunque procedere all'esame del merito della controversia e decidere la causa, se la questione è devoluta in appello.
- È viziata la decisione d'appello che si arresti alla sola declaratoria di nullità della sentenza impugnata senza pronunciarsi sulla pretesa sostanziale oggetto del giudizio.
- Nel processo tributario, la denuncia di omessa valutazione di un fatto decisivo o di un requisito normativo rilevante può integrare un vizio della sentenza impugnabile per cassazione quando la CTR ometta di esaminare il merito devoluto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26153/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26154/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26155/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26156/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26157/2022 del 06/09/2022
- ordinanza_civile · 6 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26158/2022 del 06/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →