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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11525/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (donante)

La controversia

La lite ha ad oggetto una donazione di beni immobili inserita in un contesto di separazione consensuale o divorzio congiunto. Una parte ha chiesto di accertare che l'attribuzione patrimoniale fosse solo apparente e che il negozio fosse simulato; la Corte d'appello aveva ritenuto non dimostrata la simulazione sul presupposto che la prova testimoniale o per presunzioni fosse utilizzabile solo in caso di perdita incolpevole della controdichiarazione. Con il ricorso per cassazione si è censurata tale impostazione, deducendo che, in tema di simulazione di contratti formali, la prova è soggetta a regole diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa: nella simulazione assoluta la prova testimoniale e presuntiva è ammessa nelle ipotesi dell'art. 2724 c.c.; nella simulazione relativa, se la domanda è proposta dalle parti o dagli eredi, la prova testimoniale è ammessa solo nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento o quando si faccia valere l'illiceità del negozio, mentre verso creditori o terzi non opera tale limite. È stato inoltre dedotto che la simulazione di negozi familiari attributivi di beni immobili può essere accertata nonostante il loro recepimento nelle condizioni di separazione omologata o nel divorzio congiunto, poiché il controllo del giudice sul punto riguarda solo l'accordo tra i coniugi e non impedisce l'azione di accertamento della simulazione. Il ricorso incidentale della controparte riguardava la compensazione delle spese di lite, ritenuta però assorbita dall'esito del ricorso principale.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ha rigettato il primo motivo e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata censurata perché aveva erroneamente subordinato l'ammissibilità della prova della simulazione alla sola perdita incolpevole della controdichiarazione, senza considerare che, nel caso di simulazione assoluta, la prova testimoniale e per presunzioni è ammessa anche nelle ulteriori ipotesi dell'art. 2724 c.c., trattandosi di provare l'inesistenza del contratto apparente.

Norme richiamate

  • art. 2722 c.c.

    richiamato per il divieto di prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, ma non come ostacolo assoluto alla prova della simulazione assoluta nei limiti indicati dalla giurisprudenza

  • art. 2724 c.c.

    le ipotesi di principio di prova per iscritto, impossibilità morale o materiale di procurarsi prova scritta e perdita incolpevole del documento rendono ammissibile la prova testimoniale anche per la simulazione assoluta

  • art. 2725 c.c.

    richiamato per distinguere i casi in cui la prova testimoniale è vietata per atti che richiedono forma scritta ad substantiam o ad probationem, distinzione non decisiva per la simulazione assoluta del contratto formale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla compensazione delle spese di lite

Massime di principio

  • Nella simulazione assoluta di un contratto formale, la prova testimoniale e per presunzioni è ammessa nei casi previsti dall'art. 2724 c.c., poiché l'oggetto della prova è l'inesistenza del contratto apparente e non l'esistenza di un diverso negozio.
  • Nella simulazione relativa, la disciplina della prova varia a seconda dei soggetti che agiscono: tra parti ed eredi la prova testimoniale è in linea di massima limitata all'ipotesi di perdita incolpevole del documento o all'allegazione di illiceità del negozio, mentre nei confronti di creditori e terzi non opera il medesimo limite probatorio.
  • L'inserimento dell'atto attributivo di beni nelle condizioni di una separazione omologata o di un divorzio congiunto non preclude l'azione di accertamento della simulazione, poiché il controllo del giudice familiare sull'accordo tra i coniugi non esaurisce né sana l'eventuale simulazione del negozio patrimoniale sottostante.

Come è indicizzato

MaterieSeparazioneDivorzioDonazioniImpugnazioni
RamiFamigliaContrattiProcesso civile
IstitutiSimulazioneOnere della provaNullità

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