Cassazione Penale, Sentenza n. 45268/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per errore nel calcolo della prescrizione: contesta che la Corte di cassazione abbia fatto riferimento a periodi di sospensione del decorso della prescrizione indicati nella tabella della sentenza della Corte d'appello di Cagliari e ritenuti in realtà inesistenti (in particolare i rinvii del 4.7.2016 e del 12.9.2016 per complessivi 49 giorni, e la indicazione errata del rinvio del 4.3.2014 come fino al 16.5.2014 anziché al 14.3.2014); deduce conseguente estensione della prescrizione fino al 4.11.2007. Con secondo motivo censura, in termini generali, un errore di valutazione delle risultanze probatorie relative alla documentazione depositata in appello (rinnovazione ai sensi dell'art. 603 c.p.p.).
La decisione
Il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che gli errori di calcolo denunciati derivano dalla tabella della sentenza di appello, ma quei profili non erano stati impugnati in sede di ricorso per cassazione che aveva determinato l'annullamento con rinvio; è quindi precluso sollevare ora questioni non devolute alla Corte di cassazione. Il secondo motivo è qualificato come errore di valutazione (non un errore percettivo) e pertanto non idoneo a fondare il rimedio straordinario. La ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso straordinario per la revisione o rescissione delle sentenze di cassazione; qui il rimedio è stato dichiarato inammissibile perché non emergono gli errori rilevanti o le questioni non devolute in sede di cassazione
Norma che punisce il reato di peculato, rispetto al quale è stata discussa la prescrizione delle fattispecie contestate
Riguarda la rinnovazione della prova documentale nel giudizio d'appello; la censura relativa alla valutazione di tali produzioni è stata ritenuta un errore valutativo non sindacabile con il ricorso straordinario
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma richiamata in relazione alla sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID-19; la ricorrente invoca gli effetti di tale sospensione nella determinazione dei termini di prescrizione
Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di tale articolo
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione non è un mero computo aritmetico ma coinvolge profili di fatto e di diritto (atti interruttivi, sospensioni, titolo del reato, ecc.); tali profili devono essere dedotti e impugnati tempestivamente nei gradi di giudizio competenti, altrimenti risultano preclusi in successivi rimedi straordinari
- Se una sentenza di appello contiene tabelle o conteggi (es. sospensioni) ritenuti errati, la parte che ritiene l'errore determinante per la prescrizione deve specificamente impugnarli nel ricorso per cassazione; non farlo impedisce di sollevare la questione successivamente con il ricorso straordinario
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è limitato a vizi qualificabili come errori giuridici rilevanti o fatti nuovi non altrimenti deducibili; invece gli errori di valutazione delle prove (merito) non sono rimediabili con questo strumento
- Le sospensioni dei termini per cause esterne (es. emergenza COVID) possono incidere sul computo della prescrizione, ma il loro effetto deve essere correttamente allegato e collegato ai periodi rilevanti nel calcolo
- La presentazione di ricorsi manifestamente inammissibili o con colpa nella scelta delle doglianze può comportare sanzioni pecuniarie (qui condanna alla Cassa delle ammende), quindi è importante selezionare e argomentare con cura i motivi dedotti
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