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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28104/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

Una società aveva venduto a un'altra alcuni locali al piano terreno di un fabbricato, assumendo nell'atto di vendita anche obbligazioni collegate alla rimozione di un cancello e alla regolamentazione dell'accesso carrabile da strada privata verso la via pubblica, subordinate al nulla osta comunale. Successivamente, nel corso dei rapporti tra le parti, era stato stipulato anche un contratto di comodato sulla strada di collegamento, con impegno dell'utilizzatrice a eseguire i lavori a proprie spese. L'amministrazione comunale aveva però subordinato l'autorizzazione a condizioni ritenute gravose, e i rimedi amministrativi esperiti contro tale provvedimento erano stati respinti. La società acquirente aveva quindi chiesto la risoluzione della vendita per eccessiva onerosità sopravvenuta oppure, in subordine, l'accertamento della responsabilità della venditrice per promessa del fatto del terzo, con riduzione del prezzo e risarcimento del danno da perdita dell'utile economico atteso dall'uso degli immobili. Il Tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto quella subordinata, condannando la venditrice al risarcimento; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società venditrice ha dedotto in primo luogo nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia ex artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non aveva esaminato i tre motivi di gravame da essa proposti contro la decisione di primo grado; i motivi di appello vertevano, rispettivamente, sull'assenza di una promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., sull'insussistenza della presupposizione e sull'erronea liquidazione equitativa del danno. Gli ulteriori motivi di ricorso denunciavano, in via subordinata, violazione dell'art. 1381 c.c., delle norme sulla prova testimoniale e delle norme sulla liquidazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte d'appello, pur enunciando principi generali sulla promessa del fatto del terzo, non aveva effettivamente esaminato e deciso i tre specifici motivi di appello, né aveva dato risposta alle contestazioni sulla ricostruzione dei fatti, sulla presupposizione e sulla quantificazione dell'indennizzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, affinché si pronunci sui motivi di gravame non esaminati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non meramente apparente; l'omessa risposta ai motivi di gravame integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice d'appello deve pronunciare su tutti i motivi di impugnazione devoluti; l'omissione di esame di specifiche censure integra nullità per omessa pronuncia.

  • art. 1381 c.c.

    La Corte richiama la disciplina della promessa del fatto del terzo come questione centrale del giudizio, ma non ne afferma in questa sede il contenuto sostanziale decisivo, essendo assorbita la verifica nel merito dal vizio processuale riscontrato.

  • art. 1467 c.c.

    Era stata invocata dalla parte acquirente come base della domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta; la domanda non è stata decisa nel merito in cassazione.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla prova dei patti collegati al contratto, ma non oggetto di decisione di merito nella presente ordinanza.

  • art. 2722 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova testimoniale di patti aggiunti o contrari al contenuto del contratto.

  • art. 2723 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova testimoniale di patti aggiunti o contrari al contenuto del contratto.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova testimoniale di patti aggiunti o contrari al contenuto del contratto.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova testimoniale di patti aggiunti o contrari al contenuto del contratto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione della prova e della liquidazione del danno.

  • art. 432 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di liquidazione equitativa del pregiudizio.

Massime di principio

  • Il giudice di appello deve esaminare specificamente tutti i motivi di gravame; una decisione che si limiti a formulazioni generiche o a richiami astratti, senza confrontarsi con le censure proposte, è affetta da nullità per omessa pronuncia.
  • Quando il ricorso per cassazione deduce un vizio processuale assorbente, i motivi di merito restano assorbiti e non vengono esaminati.
  • La motivazione non può risolversi in affermazioni di principio prive di effettivo confronto con le deduzioni delle parti e con i punti controversi della sentenza impugnata.
  • Se la sentenza d'appello non decide sulle specifiche contestazioni relative all'an debeatur e al quantum, il giudice di legittimità deve cassare con rinvio affinché il merito sia nuovamente esaminato.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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