Sentenza del 30/06/2016 n. 13412 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava il rimborso infrannuale dell'IVA richiesto dalla società per l'acquisto di un complesso immobiliare. Secondo l'Amministrazione, gli immobili costituivano "beni merce", in quanto oggetto dell'attività di vendita e locazione, e non beni strumentali o ammortizzabili. Di conseguenza, non sarebbe stata applicabile la disciplina che consente il rimborso dell'IVA relativa all'acquisto di beni ammortizzabili. L'Ufficio aveva riconosciuto l'esistenza del credito IVA, ma aveva ritenuto anticipato il rimborso e aveva applicato la sanzione del 30% e gli interessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per inammissibilità del motivo. Ha rilevato che la CTR aveva qualificato gli immobili come beni strumentali sulla base di un accertamento di fatto, considerando l'attività di locazione svolta dalla società, la destinazione degli immobili alla locazione e la stipula di contratti pluriennali di durata sei anni più sei. Tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in Cassazione. L'Agenzia non aveva contestato adeguatamente la motivazione della sentenza né aveva trascritto gli atti necessari per rendere il motivo autosufficiente. Inoltre, il fatto che l'Ufficio avesse riconosciuto il credito IVA, limitandosi a irrogare sanzioni e interessi, appariva coerente con il riconoscimento dell'inerenza dei beni all'attività d'impresa. L'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c)
Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a Euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione: (...) c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili nonchè di beni e servizi per studi e ricerche
La norma individua i presupposti per il rimborso dell'eccedenza IVA relativa, tra l'altro, all'acquisto di beni ammortizzabili, ma non definisce direttamente la distinzione tra beni merce e beni strumentali. Tale qualificazione dipende dalla concreta destinazione dei beni e dall'accertamento dell'attività effettivamente svolta dall'impresa.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La disposizione disciplina il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Non è sufficiente richiamare la norma senza dimostrare in modo pertinente l'errore giuridico commesso dal giudice di merito.
La norma consente il deposito di memorie illustrative nel giudizio di cassazione; nel caso esaminato la società resistente aveva depositato una memoria.
Massime di principio
- La qualificazione di un immobile come bene merce o bene strumentale dipende dalla sua concreta destinazione nell'attività d'impresa, non soltanto dall'oggetto sociale formalmente dichiarato.
- Gli immobili acquistati da una società immobiliare possono essere considerati beni strumentali quando risultano stabilmente destinati all'attività di locazione e tale destinazione è dimostrata da elementi concreti, come contratti di locazione pluriennali.
- In sede di Cassazione non è possibile sostituire la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una diversa interpretazione dei medesimi elementi; occorre evidenziare specifiche omissioni, insufficienze o illogicità della motivazione.
- Un motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e indicare o trascrivere gli atti e i passaggi rilevanti sui quali si fonda la censura.
- Il riconoscimento del credito IVA da parte dell'Amministrazione, accompagnato dalla sola applicazione di sanzioni e interessi per anticipazione del rimborso, può incidere sulla valutazione della controversia e rendere incoerente una successiva contestazione dell'inerenza o della natura dei beni.
Testo integrale
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