Cassazione Civile, Ordinanza n. 07614/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore chiedeva la cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua istanza di liquidazione del compenso per l'attività svolta in favore di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La controversia nasceva da un procedimento penale in cui l'imputato era stato condannato in primo grado e poi parzialmente vittorioso in appello con riduzione della pena; nel termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, il difensore aveva presentato alla Corte d'appello un'autonoma richiesta di modifica/sostituzione della misura cautelare, poi respinta nel merito. La Corte d'appello aveva negato il compenso ritenendo che anche tale attività fosse collegata al giudizio di legittimità, e che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione sulla sentenza di appello precludesse il beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Con l'unico motivo, il ricorrente denunciava violazione dell'art. 106 D.P.R. 115/2002, sostenendo che la norma esclude il diritto al compenso solo nei casi di inammissibilità dell'impugnazione e che, nel caso concreto, l'attività per la misura cautelare riguardava un procedimento autonomo, definito con rigetto nel merito, non con inammissibilità; aggiungeva che il successivo ricorso per cassazione riguardava la responsabilità penale e non la richiesta cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che l'istanza di modifica della misura cautelare costituiva un procedimento autonomo rispetto al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, pur essendo stata proposta nella pendenza del termine per impugnare. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione sulla sentenza di merito non poteva estendersi alla diversa attività difensiva svolta nel procedimento cautelare, che era stata definita con rigetto nel merito. La preclusione prevista dall'art. 106 D.P.R. 115/2002 opera solo per l'impugnazione dichiarata inammissibile e non per un autonomo giudizio cautelare infondato. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
La preclusione al compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato opera solo nei casi in cui l'impugnazione sia dichiarata inammissibile; non si estende ad un autonomo procedimento cautelare definito nel merito con rigetto.
Durante la pendenza del ricorso per cassazione, la competenza a provvedere sulla modifica della misura cautelare resta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la perdita del diritto al compenso del difensore va interpretata restrittivamente e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla norma.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di merito non travolge, di per sé, il diritto alla liquidazione dell'attività svolta in un procedimento cautelare autonomo, se quest'ultimo si è concluso con una decisione nel merito.
- Ai fini della liquidazione del compenso, occorre verificare con precisione l'oggetto dell'attività difensiva svolta e il procedimento cui essa si riferisce, senza sovrapporre giudizi distinti solo perché temporalmente connessi.
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