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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32841/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società da parte del Tribunale. La società ha proposto reclamo in corte d'appello contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ma il reclamo è stato dichiarato inammissibile perché depositato oltre il termine previsto dall'art. 18, comma 1, legge fallimentare. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo avverso la sentenza della corte d'appello. Nel giudizio di legittimità il fallimento ha resistito con controricorso, mentre la società intimata non ha svolto difese. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che il ricorso non era stato depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle controparti, come richiesto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., e ha ritenuto conseguentemente improcedibile l'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento resistente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, applicabile anche in caso di improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. determina l'improcedibilità dell'impugnazione, indipendentemente dalla costituzione della parte resistente.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte anche se la controparte si è costituita con controricorso e ha prodotto copia del ricorso notificato, rendendo comunque conoscibile l'esistenza dell'impugnazione.
  • L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato sussiste anche quando il ricorso per cassazione sia definito con declaratoria di improcedibilità.
  • La verifica del rispetto dei termini e degli adempimenti di deposito nel giudizio di legittimità è condizione autonoma e preliminare rispetto all'esame dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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