Cassazione Civile, Ordinanza n. 32841/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società da parte del Tribunale. La società ha proposto reclamo in corte d'appello contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ma il reclamo è stato dichiarato inammissibile perché depositato oltre il termine previsto dall'art. 18, comma 1, legge fallimentare. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo avverso la sentenza della corte d'appello. Nel giudizio di legittimità il fallimento ha resistito con controricorso, mentre la società intimata non ha svolto difese. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che il ricorso non era stato depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle controparti, come richiesto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., e ha ritenuto conseguentemente improcedibile l'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento resistente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, applicabile anche in caso di improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato come termine per proporre il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; nel giudizio a monte il reclamo era stato dichiarato inammissibile per tardività.
il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, rilevabile anche d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto anche quando il ricorso per cassazione sia dichiarato improcedibile.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il testo vigente dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso nel termine perentorio di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. determina l'improcedibilità dell'impugnazione, indipendentemente dalla costituzione della parte resistente.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione può essere rilevata d'ufficio dalla Corte anche se la controparte si è costituita con controricorso e ha prodotto copia del ricorso notificato, rendendo comunque conoscibile l'esistenza dell'impugnazione.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato sussiste anche quando il ricorso per cassazione sia definito con declaratoria di improcedibilità.
- La verifica del rispetto dei termini e degli adempimenti di deposito nel giudizio di legittimità è condizione autonoma e preliminare rispetto all'esame dei motivi di ricorso.
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