Sentenza del 28/10/2020 n. 5862 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di liquidazione - motivazione - risultanze dell'istruttoria - obbligatorietà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un avviso di liquidazione dell'Imposta di Registro relativo a una dichiarazione (D.I.) recante la dicitura generica "registro-altre voci" per carente motivazione: l'atto non indicava compiutamente le risultanze dell'istruttoria, né i singoli importi accertati, né i presupposti di fatto e di diritto in modo tale da permettere al contribuente una verifica tramite semplice calcolo matematico. Si invoca l'obbligo motivazionale previsto dallo Statuto del Contribuente (art. 7, comma 1) letto unitamente all'art. 3 della L. 241/1990.
La decisione
il giudice ha ritenuto che l'art. 7, comma 1 dello Statuto del Contribuente debba essere interpretato nella sua pienezza e integrato con il principio di motivazione dell'art. 3 L. 241/1990: gli atti tributari devono, oltre a indicare le norme ritenute violate e le sanzioni, esplicitare almeno sommariamente i momenti e le risultanze dell'istruttoria e indicare i singoli importi accertati. La mancata esposizione di tali elementi (ad es. la dicitura generica "registro-altre voci") determina l'insufficienza motivazionale dell'atto e l'illegittimità dell'avviso di liquidazione, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto contestato.
Norme richiamate
richiama l'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi e stabilisce che la motivazione deve essere riferita alle risultanze dell'istruttoria; l'atto tributario deve quindi esplicitare, anche se sommariamente, gli elementi istruttori sui quali si fonda.
Art. 7 comma 1 dello Statuto del Contribuente
va letto nella sua compiutezza e impone all'amministrazione l'obbligo di indicare i presupposti di fatto e di diritto; integrato con l'art. 3 L. 241/1990 ne deriva l'obbligo di motivare l'atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria e di specificare gli importi accertati.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di liquidazione tributaria deve indicare, oltre alle norme invocate, le risultanze essenziali dell'istruttoria e i singoli importi accertati in modo che il contribuente possa verificare con un semplice calcolo matematico la pretesa erariale.
- Una descrizione generica dell'atto (es. "registro - altre voci") è insufficiente: la mancanza di specificazione delle risultanze istruttorie e dei calcoli sottostanti comporta l'illegittimità dell'atto per carenza di motivazione.
- Art. 7 Statuto del Contribuente e art. 3 L. 241/1990 vanno interpretati congiuntamente: lo Statuto impone i presupposti di fatto e diritto; l'art. 3 richiede che la motivazione sia connessa alle risultanze istruttorie.
- In situazioni analoghe il contribuente ha titolo per chiedere l'annullamento dell'atto ovvero l'accesso alle risultanze istruttorie; l'amministrazione, per reggere l'atto in giudizio, deve fornire la documentazione e i calcoli che hanno portato alla determinazione degli importi.
- Per l'Amministrazione è buona prassi indicare nel provvedimento: i fatti rilevanti accertati, le norme applicate, il dettaglio dei conteggi operati e il richiamo alle fonti documentali istruttorie, evitando formule generiche che non consentono la verifica.
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