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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26924/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata è stata giudicata responsabile in primo grado e in appello per una rapina impropria aggravata e per lesioni volontarie aggravate, entrambe commesse il 3 aprile 2024, con riconoscimento della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva, chiedendo la rinnovazione dell'audizione della persona offesa, ritenuta credibile nonostante la remissione di querela e l'assenza di risarcimento; 2) vizio di motivazione perché la decisione di merito avrebbe fondato la responsabilità sulla sola credibilità della persona offesa senza adeguata considerazione dei rapporti pregressi tra le parti, di una presunta contraddizione nel racconto della persona offesa e dei distacchi temporali tra i vari momenti della condotta; 3) violazione di legge in relazione alla recidiva, alla quale la Corte di appello avrebbe dato erroneamente ingresso, e al mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la richiesta di rinnovazione della prova era ultronea e meramente esplorativa, poiché la rinnovazione in appello è ammessa solo se il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti e comunque la remissione di querela non integra prova sopravvenuta o scoperta dopo il primo grado; le censure sulla motivazione e sulla credibilità della persona offesa miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità; quanto a recidiva e attenuante del fatto di lieve entità, la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua, valorizzando i precedenti plurimi e della stessa indole e l'offensività concreta della condotta. È stata quindi disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 1, c.p.p.

    la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è ammissibile solo quando il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti; la richiesta non può essere meramente esplorativa o ultronea.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale può integrare motivo di ricorso solo in presenza di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    in cassazione sono deducibili solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    la censura sulla recidiva e sul mancato riconoscimento dell'attenuante è infondata quando la motivazione di merito dia conto in modo coerente dei precedenti e della concreta offensività del fatto.

  • art. 311 c.p.

    l'attenuante della lieve entità del fatto, richiamata come applicabile anche al delitto di rapina dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, richiede una valutazione complessiva del fatto; non è configurabile se la lievità manca rispetto alle modalità, all'entità del danno o al valore dei beni sottratti.

Massime di principio

  • La rinnovazione della prova in appello non può essere disposta per finalità esplorative: occorre che il giudice non possa decidere allo stato degli atti o che la prova sia realmente sopravvenuta o scoperta dopo il primo grado.
  • In cassazione non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuovo giudizio di merito: non si possono rivalutare attendibilità dei testimoni, coerenza intrinseca del racconto e comparazione delle prove salvo manifesta illogicità o contraddizioni decisive.
  • La credibilità della persona offesa è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in legittimità se la motivazione è coerente e non presenta manifeste contraddizioni.
  • La remissione di querela non assume rilevanza decisiva quando si procede per reati perseguibili d'ufficio e non integra, di per sé, prova nuova ai fini della rinnovazione istruttoria.
  • La recidiva può essere legittimamente confermata quando la sentenza valorizzi precedenti plurimi, gravi e della stessa indole e li colleghi a un maggiore indice di pericolosità desumibile dalla condotta oggetto del processo.
  • L'attenuante del fatto di lieve entità esige una valutazione complessiva della vicenda; non basta una sola componente meno grave se, considerati modalità, entità del danno e caratteristiche della condotta, il fatto nel suo complesso resta significativo.
  • Quando tutti i motivi sono manifestamente infondati, il ricorso è inammissibile e segue la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiRapinaLesioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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