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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21486/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi per cassazione proposti da LO CURLO e SCAFIDI avverso la sentenza di appello che aveva rideterminato le pene e statuizioni: LO CURLO censurava la scelta della Corte territoriale di individuare come reato "più grave" per la continuazione fatti non coperti da giudicato, sostenendo violazione delle regole sul cumulo/continuazione (vizio di motivazione e possibile cumulo materiale). SCAFIDI deduceva, tra l'altro, vizio di motivazione e insufficiente prova della sua identificazione con il soggetto detto "Turi" nelle intercettazioni (e la conseguente attribuzione di episodi di cessione di stupefacente), nonché carenze argomentative circa l'interpretazione di frasi come "mi sono preso il fumo", il numero di episodi di spaccio e il riconoscimento delle attenuanti e dell'ipotesi di lieve entità.

La decisione

Per LO CURLO: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa alla scelta del reato più grave e alla quantificazione dell'aumento per continuazione; ha confermato la legittimità della motivazione della Corte territoriale e ha condannato LO CURLO alle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende (indicata in euro 3.000). Per SCAFIDI: il ricorso è stato invece ritenuto fondato nella parte principale; la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio, poiché la Corte di merito non ha adeguatamente motivato l'identificazione del "Turi" con SCAFIDI e non ha colmato le carenze già segnalate dalla pronuncia rescindente; le ulteriori doglianze di SCAFIDI sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma centrale per la punibilità delle condotte di traffico di sostanze stupefacenti; nel giudizio è stata impiegata per qualificare i reati-fine di cessione/traffico che hanno caratterizzato l'operatività degli imputati

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990, comma 5

    Previsione relativa all'ipotesi di lieve entità (circostanza di diminuzione di pena) la cui applicabilità va adeguatamente motivata dal giudice quando dedotta in gravame; la Corte ha rilevato che eventuali omissioni di motivazione su tale punto possono incidere sul giudizio di legittimità

  • art. 416-bis cod. pen.

    Tipizza il reato di associazione di tipo mafioso: la sua corretta applicazione richiede adeguata motivazione circa l'inserimento organico del singolo nell'associazione; carenze probatorie o di articolazione dell'apporto soggettivo possono portare all'annullamento

  • artt. 81 e 110 cod. pen.

    Richiamati in relazione al concorso e alla continuazione tra reati: la determinazione del reato "più grave" ai fini dell'effetto della continuazione deve essere condotta secondo i principi giurisprudenziali richiamati dalla Corte

  • art. 7 L. n. 203/1991

    Aggravante collegata alla contestazione del tipo mafioso; la Corte territoriale aveva escluso tale aggravante in alcuni passaggi e la sua rilevanza incide sul trattamento sanzionatorio

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 935 del 23/9/2015, Vella; Sez. 4, n. 19561 del 28/1/2021, Dedej)

    Principi utilizzati per stabilire come, in caso di continuazione tra reati in parte già giudicati con sentenza irrevocabile e in parte sub iudice, la scelta del reato "più grave" deve confrontare la pena già irrogata con quella irroganda per i reati al vaglio, rispettando il giudicato e rapportando grandezze omogenee; inoltre, quando i reati sono decisi contestualmente la scelta è astratta ma se le pene edittali sono uguali il giudice deve comunque valutare in concreto quale sia il reato più grave

Massime di principio

  • In ipotesi di continuazione quando parte dei reati è già coperta da giudicato irrevocabile, il giudice deve confrontare la pena già irrogata con quella da irrogare per i reati nuovi: la scelta del reato "più grave" non può essere arbitraria ma va motivata con riferimento al giudicato e alla comparazione di grandezze omogenee
  • Se la contestazione soggettiva (identificazione di un imputato in conversazioni intercettate o con soprannomi) è centrale per l'attribuzione di reati-fine, la Corte d'appello è tenuta a indicare specifici riscontri probatori che giustifichino l'identificazione; l'assenza di tali elementi comporta annullamento e rinvio
  • Lamentazioni generiche e apodittiche in cassazione, senza spiegazioni e argomentazioni concrete, sono destinate a essere dichiarate inammissibili o infondate; le censure devono evidenziare concretamente i vizi di motivazione o di diritto
  • La valutazione dell'entità dell'aumento per continuazione deve essere motivata in relazione alla materialità e gravità delle singole condotte e al contesto complessivo (persistenza, ruolo associativo, pericolosità), non limitandosi a calcoli astratti
  • Quando questioni come l'applicazione di circostanze attenuanti o della lieve entità (art. 73, comma 5) sono state dedotte in appello, il giudice di merito deve esprimersi in modo specifico; l'omessa motivazione su tali profili può costituire motivo di annullamento

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