Cassazione Penale, Ordinanza n. 05497/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando così la decisione di appello che aveva accertato la sua responsabilità per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la sua responsabilità penale per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011. Dal testo emerge che il ricorso non sviluppava censure idonee a incrinare l'impianto motivazionale della decisione di merito: la Corte rileva che la sentenza impugnata aveva già argomentato in modo adeguato sulla configurabilità del reato, ritenuto integrato da dolo generico e caratterizzato da offensività insita nella trasgressione degli obblighi e dei divieti previsti dalla norma. Le ulteriori doglianze vengono qualificate come assertive, reiterative e di puro fatto, quindi non scrutinabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
La violazione degli obblighi e dei divieti richiamati dalla norma integra il reato, la cui configurabilità è sorretta da dolo generico e la cui offensività è insita nella stessa trasgressione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La violazione degli obblighi e dei divieti previsti dalla disciplina di prevenzione personale può integrare il reato anche quando l'elemento soggettivo richiesto sia il solo dolo generico.
- L'offensività del reato è ravvisabile nella stessa inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura o dal provvedimento di prevenzione, senza necessità di un ulteriore evento dannoso.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure meramente assertive, reiterative o limitate a una diversa lettura del fatto, quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua e completa.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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