Cassazione Civile, Ordinanza n. 18010/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro l'annullamento degli avvisi di accertamento IRPEF emessi nei confronti dei singoli soci di una s.n.c. per il maggior reddito imputato per trasparenza relativo all'anno d'imposta 2005. Il ricorso era articolato in sette motivi, ma nel testo fornito non sono riportati nel dettaglio i singoli vizi dedotti. Prima della decisione, i ricorrenti hanno depositato istanze di estinzione per cessazione della materia del contendere, documentando l'intervenuta definizione delle liti pendenti ai sensi delle leggi speciali richiamate e il pagamento delle somme dovute, con riferimento a ciascun avviso di accertamento; per alcuni debiti risultava già integralmente versato quanto dovuto, per un altro contribuente risultavano versate anche le rate successive alla prima. L'Agenzia non ha contestato la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha preso atto che il ricorso per cassazione proposto dall'Ufficio contro l'accertamento emesso nei confronti della società per il medesimo anno d'imposta era già stato definito con decreto presidenziale ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Ha quindi chiarito che il presente giudizio riguardava solo gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei singoli soci, per il reddito loro imputato per trasparenza. In presenza della documentazione depositata dai ricorrenti, dell'assenza di contestazioni dell'Ufficio e conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
viene richiamato solo per dare atto che il giudizio di legittimità relativo all'accertamento emesso nei confronti della società era già stato definito con decreto presidenziale emesso ai sensi di tale disposizione.
richiamata dalle parti come base della domanda di definizione delle liti pendenti e, quindi, della cessazione della materia del contendere.
richiamata dalle parti come ulteriore base normativa della definizione agevolata di una delle posizioni fiscali oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, la parte documenta l'intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale e l'Ufficio non contesta la documentazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- Se l'oggetto del giudizio riguarda avvisi emessi ai soci per redditi imputati per trasparenza, la definizione del contenzioso relativo all'accertamento emesso nei confronti della società non esaurisce automaticamente il giudizio relativo alle posizioni personali dei soci.
- In caso di estinzione per cessata materia del contendere, le spese restano a carico delle parti che le abbiano anticipate, salvo diversa regolazione espressamente adottata.
- La Corte può prendere atto della definizione agevolata sulla base della documentazione fiscale prodotta in atti, senza necessità di ulteriori accertamenti quando tale produzione non sia contestata dalla controparte.
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