Cassazione Penale, Sentenza n. 16898/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa del 04/07/2025 che aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti degli imputati per fatti riconducibili agli artt. 110 c.p. e 256 (comma 1 e 3) D.Lgs. 152/2006, riqualificando tuttavia le condotte, per intervenuta oblazione, ai sensi dell'art. 256 comma 2 lett. a). Il Procuratore impugna per tre motivi: 1) nullità della sentenza per difformità tra il capo di imputazione in epigrafe e quello originario (art. 522 c.p.p. invocato); 2) vizio di violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla non corretta riqualificazione dei fatti (esclusione ingiustificata della fattispecie di discarica abusiva prevista dall'art. 256 comma 3); 3) vizio di violazione di legge e travisamento delle risultanze, contestando altresì la valutazione sulla natura non pericolosa dei rifiuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (nessuna nullità: la correzione della intestazione è stata effettuata e l'epigrafe originaria rimane riferimento; richiamati i limiti di nullità ex art. 546 c.p.p.). Ha invece accolto il secondo motivo: la decisione del Tribunale è stata annullata per carenza di motivazione e per aver ricondotto i fatti ad una fattispecie meno grave (art. 256 comma 1 lett. a) D.Lgs. 152/2006) senza spiegare perché non sussistesse la discarica abusiva, nonostante elementi fattuali che indicavano sversamenti sistematici, ingenti quantità, uso di escavatore e ripetuti conferimenti. La fondatezza del secondo motivo ha reso superfluo esaminare il terzo. La sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa in diversa persona fisica.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza a causa di difformità nell'intestazione del capo di imputazione; la Corte ha ritenuto tale motivo infondato perché la correzione è intervenuta e la nullità si applica solo nei casi tassativi previsti dalla legge.
Richiamato dalla Corte per spiegare che la nullità è sanzionata a pena di nullità solo per la mancanza o incompletezza del dispositivo e non per incertezza dei dati in epigrafe.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; gli imputati sono stati azionati in concorso per le condotte contestate.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 256 (comma 1, comma 2, comma 3)
chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro
La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia specificato quale delle condotte previste dal comma 1 fosse concretamente ravvisata e, soprattutto, non abbia motivato adeguatamente l'esclusione della più grave fattispecie di discarica abusiva (comma 3) nonostante elementi fattuali indicativi di sversamenti sistematici e consistenti.
D.Lgs. 152/2006 - Parte IV, Allegato D
1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.... 2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso....
La sentenza richiama i criteri tecnici per la classificazione della pericolosità dei rifiuti (rifiuti con asterisco, rifiuti "a specchio", prove di laboratorio, soglie di concentrazione). La Corte rileva che la presenza o meno di rifiuti pericolosi incide sulla pena ma non determina da sola la qualificazione del fatto come discarica abusiva.
Massime di principio
- La riqualificazione di una fattispecie in reato meno grave richiede motivazione specifica: il giudice deve spiegare chiaramente perché esclude la fattispecie più grave nonostante elementi fattuali rilevanti.
- La configurabilità della discarica abusiva si valuta su elementi come ripetizione dei conferimenti, quantità considerevoli, trasformazione dell'area in deposito con carattere di definitività, uso di mezzi per livellare/sistemare i rifiuti e contributi attivi o tolleranza di terzi a mantenere lo stato di fatto.
- L'abbandono di rifiuti (art. 256 comma 2) si distingue dalla discarica abusiva per la minore intensità e occasionalità della condotta; in presenza di plurimi conferimenti organizzati è più probabile la sussistenza di discarica abusiva.
- La presenza di rifiuti pericolosi influisce sulla pena e richiede accertamenti tecnici: alcuni rifiuti sono pericolosi per lista (asterisco), altri richiedono analisi di concentrazione delle sostanze pericolose.
- Gli errori formali nell'intestazione di una sentenza non determinano automaticamente la nullità se il dispositivo è presente e la rettifica o il riferimento all'imputazione originaria risultano chiari.
- Il parere favorevole del P.M. su oblazione o altri istituti non preclude necessariamente il potere di impugnazione del pubblico ministero.
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