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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27144/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/12/2023 che aveva parzialmente accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. e rideterminato il trattamento sanzionatorio. Due censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 81, secondo comma c.p., per aver riconosciuto la continuazione tra le sentenze indicate ma omesso di comprendere, nel calcolo e nella motivazione dell'aumento, i reati previsti dall'art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956 giudicati nelle pronunce presupposte; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 656 e 657 c.p.p. (commi 2 e 4) per avere omesso di pronunciarsi sulla fungibilità dei periodi di custodia cautelare indicati nella istanza difensiva e documentati nell'allegato 9.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo, ha censurato l'omessa valutazione e motivazione in relazione ai reati ex art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956, richiamando il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità degli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma 2 c.p. Sul secondo, ha rilevato l'omessa pronuncia sulla fungibilità dei periodi di custodia cautelare documentati, che era oggetto specifico dell'istanza. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione per nuovo giudizio osservando i principi di diritto enunciati.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sentenze irrevocabili; la Corte ha ritenuto applicabile la valutazione della continuazione ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Il giudice, nella quantificazione della pena in sede esecutiva quando si applica la continuazione, è tenuto a motivare non solo la pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, in modo da consentire il controllo del percorso logico e giuridico; non è sufficiente richiamare solo il limite legale.

  • art. 9, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Reato richiamato nelle sentenze presupposte che doveva essere considerato nella valutazione complessiva della continuazione e nella determinazione degli aumenti sanzionatori, anche se la pena relativa potrebbe risultare estinta.

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per il procedimento esecutivo in tema di applicazione della continuazione; la Corte ha richiamato la necessità di pronunciarsi sulle questioni dedotte in istanza.

  • art. 657, commi 2 e 4, cod. proc. pen.

    Comma 4 in particolare riguarda la fungibilità delle pene/delle misure detentive: la Corte ha rilevato che l'appellante aveva chiesto e documentato la fungibilità dei periodi di custodia e che la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi su tale questione, imponendo la rinnovazione del giudizio.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Parametro di discrezionalità per la determinazione della pena (pena-base e misure degli aumenti); la Corte ha ricordato che tale discrezionalità richiede motivazione puntuale anche sugli aumenti per i reati-satellite.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, quando ridetermina la pena applicando la continuazione, deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità degli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma 2 c.p.; la mera indicazione del limite legale non è sufficiente.
  • Tutti i reati definiti nelle sentenze irrevocabili prese in considerazione per la continuazione devono essere espressamente valutati e computati nella motivazione, compresi quelli la cui pena può risultare estinta: l'estinzione non elimina l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione.
  • La questione della fungibilità dei periodi di custodia cautelare (art. 657 c.p.p.) deve essere affrontata e motivata dal giudice quando è stata specificamente dedotta e documentata nella istanza difensiva; l'omessa pronuncia costituisce vizio da cassare.
  • In presenza di omissioni valutative rilevanti (omessa inclusione di reati o mancata decisione su periodi di detenzione), la Cassazione annulla e rinvia il provvedimento per nuovo esame da parte del giudice di merito, che dovrà osservare i princìpi stabiliti.
  • La discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena in sede esecutiva è soggetta a controllo giurisdizionale: la motivazione deve rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito.
  • Chiunque abbia subito una sentenza con pena estinta conserva interesse a ottenere il riconoscimento della continuazione, perché ciò incide sulla determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio.

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