Cassazione Penale, Sentenza n. 27144/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/12/2023 che aveva parzialmente accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. e rideterminato il trattamento sanzionatorio. Due censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 81, secondo comma c.p., per aver riconosciuto la continuazione tra le sentenze indicate ma omesso di comprendere, nel calcolo e nella motivazione dell'aumento, i reati previsti dall'art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956 giudicati nelle pronunce presupposte; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 656 e 657 c.p.p. (commi 2 e 4) per avere omesso di pronunciarsi sulla fungibilità dei periodi di custodia cautelare indicati nella istanza difensiva e documentati nell'allegato 9.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo, ha censurato l'omessa valutazione e motivazione in relazione ai reati ex art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956, richiamando il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità degli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma 2 c.p. Sul secondo, ha rilevato l'omessa pronuncia sulla fungibilità dei periodi di custodia cautelare documentati, che era oggetto specifico dell'istanza. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione per nuovo giudizio osservando i principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
Norma che consente il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra sentenze irrevocabili; la Corte ha ritenuto applicabile la valutazione della continuazione ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Il giudice, nella quantificazione della pena in sede esecutiva quando si applica la continuazione, è tenuto a motivare non solo la pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, in modo da consentire il controllo del percorso logico e giuridico; non è sufficiente richiamare solo il limite legale.
art. 9, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Reato richiamato nelle sentenze presupposte che doveva essere considerato nella valutazione complessiva della continuazione e nella determinazione degli aumenti sanzionatori, anche se la pena relativa potrebbe risultare estinta.
Norma di riferimento per il procedimento esecutivo in tema di applicazione della continuazione; la Corte ha richiamato la necessità di pronunciarsi sulle questioni dedotte in istanza.
art. 657, commi 2 e 4, cod. proc. pen.
Comma 4 in particolare riguarda la fungibilità delle pene/delle misure detentive: la Corte ha rilevato che l'appellante aveva chiesto e documentato la fungibilità dei periodi di custodia e che la Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi su tale questione, imponendo la rinnovazione del giudizio.
Parametro di discrezionalità per la determinazione della pena (pena-base e misure degli aumenti); la Corte ha ricordato che tale discrezionalità richiede motivazione puntuale anche sugli aumenti per i reati-satellite.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando ridetermina la pena applicando la continuazione, deve motivare non solo la pena-base ma anche l'entità degli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma 2 c.p.; la mera indicazione del limite legale non è sufficiente.
- Tutti i reati definiti nelle sentenze irrevocabili prese in considerazione per la continuazione devono essere espressamente valutati e computati nella motivazione, compresi quelli la cui pena può risultare estinta: l'estinzione non elimina l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione.
- La questione della fungibilità dei periodi di custodia cautelare (art. 657 c.p.p.) deve essere affrontata e motivata dal giudice quando è stata specificamente dedotta e documentata nella istanza difensiva; l'omessa pronuncia costituisce vizio da cassare.
- In presenza di omissioni valutative rilevanti (omessa inclusione di reati o mancata decisione su periodi di detenzione), la Cassazione annulla e rinvia il provvedimento per nuovo esame da parte del giudice di merito, che dovrà osservare i princìpi stabiliti.
- La discrezionalità del giudice nella quantificazione della pena in sede esecutiva è soggetta a controllo giurisdizionale: la motivazione deve rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito.
- Chiunque abbia subito una sentenza con pena estinta conserva interesse a ottenere il riconoscimento della continuazione, perché ciò incide sulla determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio.
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