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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19249/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis c.p.). Il ricorrente contestava vizi di motivazione e travisamento della prova: difetto di motivazione rafforzata sulla responsabilità personale (anche per il richiamo alla condanna del padre), mancanza di elementi specifici sul ruolo concreto nell'organizzazione, inidoneità e genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, assenza di contatti tali da dimostrare l'adesione al clan, irrilevanza temporale delle dichiarazioni e carenza della prova sull'attualità delle esigenze cautelari, considerato anche il periodo di detenzione precedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame, applicando lo standard probatorio della fase cautelare, abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi in base alla convergenza delle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e ai riscontri esterni (tra cui un episodio del 17/10/2015, un'estorsione contestata nel procedimento "Jail Express" e la dichiarazione della persona offesa secondo cui i fratelli La Rosa "facevano parte di una famiglia di Gioia Tauro"). Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ricordato l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.: la custodia in carcere è giustificata salvo prova positiva di rescissione dei legami con l'organizzazione, prova che nel caso non è emersa. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Il reato contestato è l'associazione di tipo mafioso; la qualificazione del fatto come 416‑bis è il presupposto per l'applicazione della speciale disciplina cautelare.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere quando sussistono gravi indizi per reati di tipo mafioso; per superarla occorre prova positiva della rescissione dei legami con l'organizzazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la sua applicazione è modulata alla luce della presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, quando operativa.

  • art. 51, comma 3‑bis e 3‑quater, cod. proc. pen.

    Richiamati nel testo come riferimento ai delitti per i quali può operare la disciplina speciale cautelare (citazione ai fini interpretativi della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3).

Massime di principio

  • In fase cautelare per reati di mafia (art. 416‑bis) la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. rende la custodia in carcere la misura ordinaria salvo che l'indagato dimostri con prova positiva la rescissione dei legami con l'organizzazione.
  • Le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, se convergenti e integrate da riscontri esterni concreti (episodi specifici, dichiarazioni di persone offese, contatti documentati), possono costituire sufficiente gravità indiziaria in sede cautelare.
  • Il giudice del controllo non è obbligato a rispondere punto per punto a tutte le argomentazioni difensive; è invece necessario che la motivazione complessiva mostri la tenuta logica e il riferimento allo standard probatorio della fase cautelare.
  • La mera derivazione di elementi dall'appartenenza familiare a pregiudicati non esclude automaticamente la necessità di motivazione, ma l'esistenza di dichiarazioni e riscontri diretti può legittimare la valutazione di responsabilità individuale.
  • La criticità temporale delle dichiarazioni (riferirsi a fatti anteriori) non è automaticamente decisiva: conta se le dichiarazioni e i riscontri dimostrano un vincolo attuale o la mancanza di prova di rescissione dei rapporti associativi.

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