Cassazione Penale, Sentenza n. 20047/2025 del 28/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.), denunciando: (1) errata valutazione dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la responsabilità era fondata solo sul possesso dei documenti trovati in una giacca non indossata e senza generalità riconducibili al ricorrente; (2) utilizzazione di dichiarazioni rese in violazione dell'art. 63 c.p.p., poiché le dichiarazioni erano state acquisite durante un controllo di polizia prima dell'avvio formale delle indagini e quindi inutilizzabili per il divieto di testimonianza indiretta ex art. 195, comma 4 c.p.p.; (3) valutazione probatoria lacunosa e mancata specifica attribuzione della giacca all'imputato; (4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante l'incensuratezza; (5) inversione dell'onere della prova e violazione della presunzione di innocenza. Il ricorso era fondato su presunte violazioni delle norme di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 648 c.p., 62 e 63 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità del motivo: il ricorso non ha criticato specificamente il percorso argomentativo della sentenza impugnata ma ha riproposto le medesime doglianze già esaminate e motivate dalla Corte d'appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto che le dichiarazioni rese dal Radosavljevic fossero avvenute prima che emergessero indizi a suo carico e quindi utilizzabili, escludendo l'applicazione del divieto di testimonianza indiretta; hanno altresì richiamato la natura 'doppia conforme' delle decisioni di primo e secondo grado e la completezza della motivazione della Corte d'appello in ordine alla valutazione delle prove. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il Collegio ha ritenuto il motivo aspecifico e non confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, giustificando così l'inammissibilità.
Norma che punisce la ricettazione; la Corte d'appello aveva ritenuto integrato il reato sulla base del complesso probatorio (possesso dei documenti e circostanze connesse), decisione confermata dalla Cassazione purché motivata e non illogica.
Art. 63 riguarda l'audizione della persona sottoposta a indagini; il Collegio ha valutato che le dichiarazioni fossero rese prima che emergessero indizi di reità e quindi non integravano la fattispecie prevista dall'art. 63 che ne imporrebbe particolari garanzie, rendendole utilizzabili.
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Divieto di testimonianza indiretta; la Corte ha ritenuto non applicabile il divieto perché il presupposto dell'inutilizzabilità (dichiarazioni rese dopo che erano emersi indizi a carico) non sussisteva nel caso concreto.
Principio della valutazione complessiva e libera della prova; la Corte d'appello ha fornito motivazione ritenuta adeguata sulla valutazione del quadro probatorio, motivo per cui la censura di valutazione lacunosa è stata rigettata.
Disciplina le attenuanti generiche; la Corte ha osservato che la sola incensuratezza non è di per sé sufficiente (art. 62-bis, comma terzo) e che non erano emergenti ulteriori elementi positivi che giustificassero il riconoscimento dell'attenuante.
Norma che regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda equitativamente fissata per la Cassa delle ammende.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Previsione che consente il trattamento cartolare del ricorso; il procedimento è stato trattato in forma cartolare ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- La mera detenzione di oggetti o documenti trovati in un capo o in un veicolo non esclude automaticamente la responsabilità, ma occorre una valutazione complessiva del contesto probatorio: il possesso può contribuire alla prova se collegato ad elementi concreti che indicano la consapevolezza della provenienza illecita.
- Dichiarazioni rese dalla persona controllata possono essere utilizzate se sono state rese prima che emergessero indizi di reità a suo carico; se invece sono rese quando già sussistono indizi, possono operare limiti di utilizzabilità (art. 63 c.p.p.) e il divieto di testimonianza indiretta ex art. 195, comma 4 c.p.p. va valutato caso per caso.
- In appellate e in cassazione il criticismo deve essere specifico: il ricorso per cassazione che replica genericamente le stesse doglianze già motivate e rigettate in appello è spesso dichiarato inammissibile per aspecificità; è necessario confrontarsi punto per punto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi oltre la mera incensuratezza; l'assenza di precedenti non è di per sé un motivo sufficiente per riconoscere l'attenuante (art. 62-bis c.p.).
- L'onere della prova rimane in capo all'accusa: i giudici possono ritenere provata la responsabilità se la somma delle risultanze dimostra la consapevolezza della provenienza illecita, ma la motivazione deve essere logica, coerente e indicare i passaggi che collegano gli elementi probatori alla responsabilità.
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