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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44894/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero per abnormità avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 12/04/2023 che aveva dichiarato la nullità del decreto con cui il GUP del 30/01/2023 aveva disposto il giudizio. La nullità era stata riconosciuta in accoglimento dell'eccezione del difensore della persona offesa (Di Iulio Lorenzo) per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, circostanza che avrebbe impedito alla persona offesa di costituirsi parte civile entro il termine; il PM ha dedotto che l'ordinanza ha determinato una indebita regressione del procedimento a fase già definita e una stasi procedimentale, sostenendo che sarebbe stato possibile rimediare con una rimessione in termini senza retrocedere la fase processuale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il vizio di abnormità funzionale dell'ordinanza impugnata, per indebita regressione del procedimento. Ha affermato che la persona offesa (Di Iulio) non aveva ricevuto l'avviso e che, per causa non imputabile a lui, non aveva potuto rispettare il termine decadenziale; pertanto il Tribunale avrebbe dovuto restituire la persona offesa nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. e permettere la costituzione di parte civile senza retrocedere la fase. La Corte ha richiamato anche la norma transitoria (art. 85-bis del D.Lgs. n.150/2022) secondo cui, nei procedimenti in cui alla data di entrata in vigore del decreto erano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in udienza preliminare, continuano ad applicarsi le disposizioni antecedenti alla modifica dell'art.79. In definitiva l'ordinanza del Tribunale di Roma è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati restituiti al Tribunale in composizione collegiale.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Consente la restituzione nel termine per la costituzione di parte civile alla persona offesa che non ha potuto rispettare il termine per cause non imputabili a lei; la Corte lo interpreta applicabile anche in fase di indagini preliminari e come strumento per evitare la regressione di fase.

  • art. 79 cod. proc. pen.

    Contiene i termini decadenziali per la costituzione di parte civile; la modifica introdotta dal D.Lgs. n.150/2022 è rilevante, ma per i procedimenti già in corso opera la disciplina previgente per effetto della norma transitoria.

  • art. 154 cod. proc. pen.

    Regola la notificazione (vocatio in ius); la Corte segnala che, in presenza di una validissima notificazione ai sensi di questa norma, la persona offesa non può invocare l'ignoranza del processo per ottenere la restituzione nel termine.

  • art. 419 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; nel caso la notifica dell'avviso non è andata a buon fine e ciò ha costituito motivo della rimessione.

  • art. 140 c.p.c.

    Riferimento all'atto depositato presso la casa comunale per mancata notifica: indica l'avvenuto deposito per irreperibilità, confermando il mancato ricevimento dell'avviso da parte della persona offesa.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma cui il GUP ha fatto riferimento nella verifica della costituzione delle parti; rilevata l'assenza di alcuni imputati, il GUP aveva proceduto secondo le condizioni previste.

  • art. 85-bis Decr. Lgs. n.150/2022

    Norma transitoria che stabilisce che nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, erano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti in udienza preliminare, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti (rilevante per l'applicabilità dei termini di cui all'art.79 e dell'art.429, comma 4, nel testo previgente).

  • art. 429, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro della disciplina transitoria in relazione ai diritti della persona offesa; la transizione mantiene per la persona offesa la disciplina previgente laddove applicabile.

  • art. 484 cod. proc. pen.

    Rilevante ai fini della decorrenza degli adempimenti: la costituzione di parte civile può avvenire fino a quando non sono stati eseguiti gli adempimenti previsti da questa norma.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 559/1990

    Giurisprudenza costituzionale richiamata per sostenere l'interpretazione estensiva del ruolo della persona offesa e la possibilità di applicare criteri della disciplina della parte civile anche alla persona offesa nelle fasi precedenti.

Massime di principio

  • La persona offesa può ottenere la restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 c.p.p. per costituirsi parte civile se la mancata partecipazione o costituzione è dovuta a causa non imputabile a lei (es. mancata notifica dell'avviso d'udienza).
  • La mancata notifica dell'avviso di udienza preliminare può giustificare mezzi processuali volti a preservare i diritti della persona offesa senza necessariamente retrocedere l'intero procedimento a fase precedente, se possibile mediante rimessione in termini; tuttavia la retrocessione può essere evitata quando è sufficiente la restituzione nel termine e la conservazione degli atti.
  • Se è intervenuta una validissima notificazione (vocatio in ius) la persona offesa non può poi invocare l'ignoranza del processo per ottenere la restituzione nel termine; la regolarità della notifica è quindi cruciale.
  • Le modifiche legislative ai termini processuali (es. D.Lgs. n.150/2022) possono essere mitigate da norme transitorie (es. art.85-bis) che mantengono la disciplina precedente per i procedimenti già iniziati; occorre valutare la data di completamento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
  • Il giudice deve bilanciare la tutela del contraddittorio e la ragionevole durata del processo: quando possibile preferire rimedi che consentano la conservazione degli atti e l'evitamento di inutili regressioni fasiche.

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