Cassazione Penale, Ordinanza n. 07161/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva rideterminato, su accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., la pena inflitta a due imputati per un episodio di tentato furto aggravato, applicando le pene concordate. Uno dei ricorrenti ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.; l'altro ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione. La censura, in sostanza, mirava a contestare la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, più in generale, la legittimità della decisione resa all'esito del concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che, nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è proponibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all'accordo. Sono invece non consentite doglianze che investano motivi rinunciati, il mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o vizi sulla determinazione della pena se non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità "senza formalità" ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; non è consentito riesaminare motivi rinunciati o questioni estranee a tali profili.
mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La mancata verifica delle condizioni di proscioglimento non è censurabile con ricorso per cassazione contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo che emerga un caso di illegalità della pena rilevabile d'ufficio.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata "senza formalità"
In presenza di ricorso inammissibile nei casi considerati, la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza formalità.
artt. 110, 56, 61 n. 5, 624, 625 nn. 2 e 5 c.p.
Richiamo alla contestazione di concorso nel tentativo di furto aggravato; la sentenza impugnata aveva definito il trattamento sanzionatorio su accordo delle parti, senza affrontare nel merito la responsabilità in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è circoscritto a vizi specifici: formazione della volontà di aderire all'accordo, consenso del pubblico ministero e corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Non sono deducibili con successo censure che ripropongano motivi rinunciati o che contestino la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., quando la sentenza derivi da un accordo ex art. 599-bis c.p.p.
- La determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo quando la sanzione sia illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il regime di impugnazione del concordato in appello è più restrittivo di quello del patteggiamento, poiché l'accordo presuppone la rinuncia ai motivi di impugnazione e non consente di rimettere in discussione responsabilità e qualificazione giuridica del fatto.
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