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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38006/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario espropriato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di espropriazione di terreni siti nel Comune di Ronchi dei Legionari, in prossimità dell’aeroporto regionale, finalizzato alla realizzazione di un polo intermodale. La società proprietaria dei fondi ha proposto opposizione alla stima chiedendo la determinazione della giusta indennità di esproprio. La Corte d’appello ha liquidato un’indennità maggiore rispetto a quella provvisoria, ma ha escluso ogni detrazione per vantaggi sulla parte residua non espropriata, ritenendo non provato un incremento di valore speciale e immediato. I soggetti pubblici ricorrenti hanno denunciato, con unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente: sostenevano che la Corte territoriale non avesse considerato l’aumento di valore delle aree residue conseguente all’opera pubblica, aumento che il CTU avrebbe riconosciuto in astratto, ma non quantificato. Deducevano inoltre che il giudice d’appello avesse travisato la consulenza tecnica, senza disporre chiarimenti al CTU e senza concedere termine per difese sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi perché proposti avverso la stessa ordinanza. Ha respinto l’eccezione di improcedibilità, ritenendo procedibile il ricorso principale e tempestivo, come ricorso incidentale, quello della Regione. Nel merito ha ritenuto infondato l’unico motivo comune: la motivazione della Corte d’appello non era apparente, perché il giudice aveva effettivamente esaminato la CTU e aveva spiegato che l’ipotetico incremento di valore delle aree residue non era né specialmente riferibile al fondo espropriato né immediatamente apprezzabile, essendo stato descritto dal consulente come incerto nell’an e nel quantum. La Cassazione ha anche osservato che la richiesta di chiarimenti al CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non era censurabile, non emergendo una necessità decisiva di ulteriore istruttoria. Ha quindi respinto entrambi i ricorsi e condannato in solido i ricorrenti principali e incidentali al pagamento delle spese in favore della società espropriata, compensando le spese nei rapporti interni tra gli enti pubblici ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    È richiamato per disporre la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa ordinanza, in ragione della connessione soggettiva e oggettiva.

  • art. 369 c.p.c.

    Il deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relata di notificazione è funzionale al controllo della tempestività dell’impugnazione; la mancanza può determinare improcedibilità, salvo che la relata risulti comunque disponibile al giudice nei modi indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 370 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla possibilità che il controricorrente produca la documentazione relativa alla notificazione della sentenza, sanando il mancato deposito del ricorrente.

  • art. 371 c.p.c.

    Si applica alla conversione del ricorso successivo al primo in ricorso incidentale e al relativo termine di proposizione.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso, ma la censura viene ritenuta infondata perché non si tratta di omesso esame di un fatto decisivo, bensì di critica all’apprezzamento motivazionale e probatorio del giudice di merito.

  • art. 330 c.p.c.

    È richiamato per la disciplina della notificazione dell’impugnazione al procuratore costituito presso il domicilio eletto.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione può ritenersi sanata dalla costituzione della parte.

  • art. 291 c.p.c.

    È richiamato come rimedio alla nullità della notificazione mediante rinnovazione.

  • art. 325 c.p.c.

    È richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 33 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Il vantaggio immediato e speciale arrecato alla parte non espropriata del bene deve essere detratto dal valore della parte espropriata; nel caso concreto il requisito di specialità e immediatezza non è stato ritenuto sussistente.

  • art. 41 L. 25 giugno 1865, n. 2359

    La Corte lo richiama come antecedente normativo analogo: la detrazione opera solo se il vantaggio derivante dall’opera pubblica è speciale e immediato rispetto al fondo residuo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di espropriazione, la detrazione dall’indennità del vantaggio arrecato alla parte residua del fondo è ammessa solo se il vantaggio è diretto, speciale e immediato; non basta un incremento di valore generico, ipotetico o comune agli immobili della zona.
  • L’onere di allegare e dimostrare, quantomeno in termini affidabili, l’esistenza e la quantificazione del vantaggio dedotto a riduzione dell’indennità ricade sulla parte che invoca la detrazione; se la consulenza tecnica descrive un’utilità incerta nell’an e nel quantum, il giudice può escluderne la rilevanza.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere l’iter logico della decisione; non ricorre quando il giudice, anche richiamando la CTU, espliciti le ragioni per cui ritiene non provato il vantaggio o lo consideri aleatorio.
  • La richiesta di chiarimenti al consulente tecnico d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata ammissione non è censurabile in cassazione se la decisione è sorretta da una motivazione sufficiente e le ulteriori indagini risultano superflue.
  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza può condurre a improcedibilità, ma la sanzione non opera se la documentazione risulta comunque disponibile al giudice nei modi processualmente riconosciuti.
  • Quando l’impugnazione successiva è proposta dopo la notificazione della prima impugnazione, essa si converte in ricorso incidentale e deve rispettare il termine di quaranta giorni previsto per la sua proposizione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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