Cassazione Penale, Ordinanza n. 19583/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente determinato la pena. La Corte di appello aveva invece inflitto una pena superiore al minimo edittale, valorizzando la quantità e qualità della cocaina sequestrata, pari a 232 dosi medie con purezza all'81,5%, i precedenti penali specifici e recenti dell'imputato e il fatto che il reato fosse stato commesso mentre egli era sottoposto a una misura alternativa alla detenzione. La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la motivazione sulla dosimetria della pena era logica ed esauriente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo e non illogico la determinazione della pena oltre il minimo edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e secondo il principio richiamato dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c), cod. proc. pen.
È stata dedotta come base del motivo di ricorso per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena.
La Corte di merito è stata ritenuta avere correttamente applicato i criteri di commisurazione della pena, valorizzando gravità del fatto e precedenti dell'imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica solo quando sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione contro la determinazione della pena, il motivo è inammissibile quando la Corte di merito abbia fornito una motivazione logica, completa e non manifestamente illogica sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
- La commisurazione della pena sopra il minimo edittale può essere adeguatamente giustificata valorizzando la quantità e qualità della sostanza stupefacente, i precedenti penali specifici e recenti e la commissione del fatto in costanza di misura alternativa alla detenzione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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