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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30839/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

Un soggetto, destinatario di un decreto ingiuntivo per oltre 533 mila euro quale fideiussore di una società debitrice principale, proponeva opposizione. Il Tribunale originariamente adito revocava il decreto e declinava la competenza territoriale indicando il Tribunale di Treviso come foro del consumatore. La causa veniva riassunta davanti a quest'ultimo, ma la controparte eccepiva litispendenza sostenendo che pendeva appello avanti alla Corte d'appello di Napoli avverso la sentenza/ordinanza dichiarativa d'incompetenza, limitatamente alla statuizione sulle spese. Il Tribunale di Treviso accoglieva l'eccezione, dichiarando la litispendenza e cancellando la causa dal ruolo, ritenendo non formato il giudicato sulla competenza. Con il ricorso per regolamento di competenza il ricorrente censurava tale decisione per violazione dell'art. 39 c.p.c., sostenendo che il giudizio riassunto a Treviso non era identico a quello pendente in appello a Napoli, poiché quest'ultimo riguardava solo le spese processuali, mentre il primo proseguiva sul merito; deduceva inoltre che la pendenza dell'appello/regolamento non era stata provata e risultava smentita da un certificato prodotto in giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza, respingendo l'eccezione preliminare della resistente circa la mancanza di interesse. Nel merito ha accolto il ricorso: ha escluso la litispendenza, affermando che il procedimento davanti alla Corte d'appello di Napoli, limitato alla censura sulla statuizione delle spese, non era identico al giudizio riassunto davanti al Tribunale di Treviso, che proseguiva sul merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Ha inoltre osservato che la declaratoria di incompetenza resa dal primo giudice, non impugnata sulla questione di competenza ma solo sulle spese, aveva determinato il giudicato interno sulla competenza, e che non poteva farsi discendere dalla pendenza dell'appello sulle spese l'assenza di giudicato sulla competenza. Conseguentemente ha cassato l'ordinanza impugnata, confermando la competenza del Tribunale di Treviso, dinanzi al quale il giudizio dovrà proseguire previa riassunzione nei termini di legge, anche per la regolazione delle spese del precedente capo di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    La litispendenza va verificata in base all'identità tra le cause pendenti; non ricorre quando il giudizio pendente in appello riguarda solo le spese e quello riassunto prosegue sul merito, trattandosi di controversie diverse quanto a petitum e causa petendi.

  • art. 42 c.p.c.

    È il rimedio ordinario per contestare una pronuncia sulla competenza; la parte può ottenere il controllo della Cassazione sulla competenza anche se il giudice successivo abbia errato nel mezzo processuale adottato.

  • art. 44 c.p.c.

    La tempestiva riassunzione davanti al giudice dichiarato competente, in assenza di impugnazione della decisione sulla competenza, comporta la formazione del giudicato interno sulla questione di competenza.

  • art. 45 c.p.c.

    In caso di competenza inderogabile, se il giudice adito in riassunzione si ritiene incompetente deve richiedere d'ufficio il regolamento di competenza; se non lo fa e declina la competenza, il provvedimento è comunque impugnabile con regolamento di competenza.

  • art. 33, comma secondo, lett. u), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    Richiamato come foro esclusivo inderogabile ritenuto applicabile dal primo giudice nella declaratoria di incompetenza.

Massime di principio

  • Quando, dopo una declinatoria di incompetenza, il giudizio viene riassunto davanti al giudice indicato come competente e parallelamente si impugna solo il capo sulle spese della pronuncia declinatoria, non c'è litispendenza tra il giudizio sul merito e il separato gravame sulle spese, perché mancano identità di petitum e causa petendi.
  • La mancata impugnazione del capo sulla competenza, a fronte della riassunzione della causa davanti al giudice indicato, determina giudicato interno sulla competenza; tale giudicato non è eliso dalla sola pendenza di un'impugnazione limitata alle spese.
  • Se il giudice della riassunzione, invece di sollevare il conflitto di competenza nei casi di competenza inderogabile, declina egli stesso la competenza, la parte può impugnare tale provvedimento con regolamento di competenza, che conserva ad oggetto la questione di competenza e non l'errore sul mezzo processuale scelto dal giudice.
  • L'interesse al regolamento di competenza non viene meno per il solo fatto che, successivamente, siano stati instaurati altri giudizi sul medesimo credito, quando il procedimento oggetto del regolamento permane pendente e deve essere definito sulla competenza o sulla sua corretta prosecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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