Cassazione Penale, Sentenza n. 17853/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili per il reato di infedele patrocinio (capo a) e aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa (capo b). Le censure principali erano: violazione del principio di correlazione imputazione/sentenza (contestata applicazione temporale dell'addebito), vizio di motivazione e manifesta illogicità in relazione alla dichiarazione di prescrizione del reato di truffa e alla mancata valutazione nel merito, errata applicazione della normativa penale sulla prescrizione del delitto di infedele patrocinio (assorbimento/termine prescrizionale in relazione agli eventi successivi, compresa la notifica di cartella esattoriale del 2016), nonché varie censure procedurali e di diritto (art. 606 cod. proc. pen. e norme penali richiamate). Un ricorrente ha inoltre contestato che la cartella esattoriale per imposta di registro non costituisse un danno patrimoniale riconducibile ai comportamenti contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto manifestamente infondati i profili relativi alla violazione del principio di correlazione (la contestazione temporale era già formulata fino al febbraio 2013), ha confermato la correttezza della valutazione sull'impossibilità di pronunciare una assoluzione 'di constatazione' ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. in presenza di causa di estinzione (prescrizione) che richiederebbe approfondimenti istruttori, e ha dichiarato inammissibili le doglianze che chiedevano un riesame di merito o che erano generiche, disordinate e documentate con tecnica di 'fotocomposizione'. Ha inoltre ritenuto legittima la valutazione che l'obbligo immediato di pagamento dell'imposta di registro (cartella esattoriale) costituisca nocumento patrimoniale. Conseguenze pratiche: i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.510,00 più accessori). La sentenza di merito (con le condanne/pena rideterminata in appello) è stata quindi confermata nei suoi effetti.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
La assoluzione 'per estinzione del reato' in forma di proscioglimento ai sensi del comma 2 può essere adottata solo quando le circostanze escludenti il fatto o la responsabilità dell'imputato emergono dagli atti in modo incontestabile; in presenza di causa di estinzione che impedisca ulteriori accertamenti, non è possibile pronunciarsi con una mera constatazione se sarebbe necessario un approfondimento istruttorio
art. 606, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, lett. b), d) ed e) cod. proc. pen.
I motivi di cassazione devono essere specifici, articolati e rientrare nelle categorie di legittimità indicate: censure generiche, disordinate o che sostanzialmente richiedono un riesame di merito sono inammissibili
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente; la Corte applica questa norma per compensare i costi del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti
art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.
artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'inammissibilità del ricorso formato in modo generico; la Corte segnala che la mancata specificazione delle doglianze rende il ricorso inammissibile
Richiamato per chiarire che non opera quando la causa di estinzione del reato è anteriore e preesistente alla sentenza di primo grado che la parte civile non poteva impugnare
artt. 110, 117, 81, 61 n.2, 380, 61 n.11, 640 cod. pen.
artt. 110, 117, 81, secondo comma, 61 n. 2, 380 cod. pen.; artt. 110, 81, secondo comma, 61 n. 11 e 640 cod. pen.
Norme che definiscono i reati contestati in fatto (infedele patrocinio, truffa e relative aggravanti); la Corte non entra nel merito della ricostruzione fattuale ma ricorda i corretti inquadramenti usati in primo e secondo grado
art. 157 cod. pen. e art. 380 cod. pen.
Richiamate nella censura dei ricorrenti in tema di prescrizione; la Corte rigetta la rilettura operata dai ricorrenti e conferma la valutazione di merito sul termine di prescrizione del delitto di infedele patrocinio
D.P.R. n.131 del 1986, art. 57
art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986
La disciplina fiscale che istituisce responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta di registro non esclude che l'obbligo fiscale costituisca un danno patrimoniale immediato per il soggetto destinatario della cartella esattoriale; l'onere immediato grava sul patrimonio del debitore indipendentemente dalla possibilità di rivalsa
Norma sulla truffa: la Corte ha ritenuto che il reato contestato al capo b) si fosse prescritto prima dell'esercizio dell'azione penale e che, per valutare la sussistenza del fatto, sarebbe stato necessario un approfondimento istruttorio non compatibile con la causa di estinzione
Massime di principio
- In cassazione non è consentito un riesame libero e complessivo della prova: le censure devono essere conformi agli articoli di legge richiamati (art. 606 c.p.p.) e specifiche; ricorsi generici, disordinati o corredati da inserzioni documentali 'fotocomposte' sono inammissibili
- Se la causa di estinzione del reato (es. prescrizione) è già intervenuta prima della sentenza di primo grado, il giudice di merito non può sostituire una pronuncia di proscioglimento basata su mera 'constatazione' quando per escludere il fatto sarebbe necessario un approfondimento istruttorio
- Nel reato di infedele patrocinio, il momento di consumazione (da cui decorre la prescrizione) coincide con l'ultimo nocumento patrimoniale subito dalla parte assistita; pertanto eventi successivi riconducibili causalmente alla condotta possono far decorrere la prescrizione solo dall'ultimo pregiudizio
- Un onere fiscale materialmente notificato (es. cartella esattoriale per imposta di registro) costituisce un nocumento patrimoniale concreto e immediato anche se esiste una potenziale azione di rivalsa verso terzi
- Le spese e le sanzioni in cassazione sono eseguite con rigore: ricorsi inammissibili possono comportare condanna alle spese, obbligo di versamento alla cassa delle ammende e rifusione delle spese della parte resistente/civile
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